Imposte

Superbonus, pubblicità e pratiche ingannevoli sotto la lente dell’Antitrust

Dubbi sulle prestazioni effettivamente realizzate e sulle forme di pagamento

di Giuseppe Latour

Anche l’Antitrust mette sotto esame il superbonus. Prendendolo dal lato delle pratiche commerciali scorrette e delle pubblicità ingannevoli.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha dato notizia, nel suo ultimo bollettino, dell’avvio di un’istruttoria, in applicazione del regolamento a tutela dei consumatori: si tratta di una procedura di indagine su una società, attivata «in ragione del numero elevato di istanze di intervento pervenute», che per la prima volta riguarda proprio il 110%, un mercato cresciuto in maniera impetuosa negli ultimi mesi, a volte anche a beneficio di operatori poco qualificati o, addirittura, scorretti.

Sotto esame, in questo caso, c’è una Srl che fornisce servizi professionali legati, tra le altre cose, al superbonus. Gli elementi oggetto di analisi dell’Authority sono diversi. E partono tutti dal fatto che la società, nell’esercizio della propria attività, «avrebbe posto in essere una pratica commerciale scorretta in relazione ai messaggi pubblicitari diffusi attraverso il proprio sito web, i propri profili social e volantini pubblicitari, per promuovere i servizi dalla medesima offerti».

In primo luogo, la società si sarebbe proposta come un soggetto che si occupa «dell’intera pratica dei lavori di riqualificazione edilizia rientranti nel superbonus edilizio 110%», inclusa l’esecuzione dei lavori e la cessione del relativo credito d’imposta. Secondo le contestazioni, però,la Srl «si limitava a rilasciare ai consumatori una relazione per lo studio di fattibilità dei lavori, peraltro dopo numerosi solleciti da parte dei consumatori stessi e senza sottoscrizione della stessa, considerando in tal modo terminato il proprio incarico».

Il secondo elemento sotto esame dell’Agcm è il fatto che la società avrebbe utilizzato nei propri volantini pubblicitari un claim che garantiva «il buon fine delle pratiche relative al suddetto superbonus edilizio 110%», quando non è possibile offrire garanzie al consumatore sul godimento dei benefici fiscali previsti dal decreto Rilancio. Questi benefici, infatti, «sono correlati esclusivamente alla sussistenza, nel singolo caso, delle condizioni espressamente previste dal decreto».

Poi, c’è l’ultimo elemento, forse il più problematico: sarebbe stata enfatizzata la cessione del credito di imposta maturato in relazione all’esecuzione dei lavori di riqualificazione edilizia «come unica forma di pagamento dei servizi offerti», da sostenersi quindi a fine lavori, «omettendo di informare i consumatori che, in realtà, il professionista richiede agli stessi il pagamento immediato di una somma di denaro, di cui sarebbe prevista la restituzione solo alla fine dei lavori».

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