Controlli e liti

Con più dichiarazioni omesse Iva rimborsata ma non detratta

Il termine imposto dalla norma non riguarda la restituzione. No alla detrazione se scade il secondo anno successivo a quello in cui è sorto il credito

di Laura Ambrosi

Il contribuente ha diritto al rimborso e non alla detrazione del credito Iva, se ha omesso la dichiarazione per più periodi di imposta: la norma infatti, impone un termine solo ai fini di detrarre la somma, ma non per la sua restituzione. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 15060 depositata il 12 maggio. La vicenda riguarda un credito Iva sorto in un esercizio per il quale era stata presentata la dichiarazione. Negli anni successivi, la contribuente non presentava con regolarità la dichiarazione con il riporto del predetto credito tanto che per alcuni anni, risultava omessa. Da ciò conseguiva una cartella di pagamento con la quale l’Ufficio disconosceva integralmente il credito nel presupposto che la società non avesse diritto alla detrazione Iva.

Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario, il quale in prima istanza confermava le ragioni della contribuente, ma la decisione veniva riformata in appello. In particolare, secondo la Ctr la mancata esposizione nelle dichiarazioni relative a più anni di imposta escludeva la possibilità di detrazione nell’ultimo di tali esercizi.

La società ricorreva così in Cassazione lamentando, un’errata applicazione della norma. La Cassazione ricordato che le Sezioni unite (nr. 17757/2016) hanno confermato il diritto alla detrazione di un credito Iva, anche in caso di omessa presentazione a condizione che sia detratto entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto. In tal caso occorre la prova della effettiva sussistenza che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo di imposta assoggettati ad Iva e finalizzati a operazioni imponibili.

Inoltre, con un’altra pronuncia a Sezioni unite (nr. 13378/2016) è stato affermato che al contribuente deve essere riconosciuta la possibilità in sede contenziosa di opporsi alla pretesa tributaria allegando errori od omissioni incidenti sull’obbligazione tributaria. I giudici di legittimità hanno così conclusivamente rilevato che il termine normativo è relativo solo al diritto alla detrazione dell’Iva, decorso inutilmente il quale il contribuente può esporre il proprio credito nella prima dichiarazione utile al fine di ottenerne il rimborso. Nella specie, il credito Iva era stato riportato dal contribuente solo in dichiarazione pregresse ma non in quelle relative agli ultimi quattro periodi di imposta.

La società quindi, poiché era inutilmente decorso il termine del secondo anno successivo, era decaduta dal diritto di detrarre il credito. Tuttavia, ricorrendone le condizioni sostanziali da sottoporre all’esame del giudice del rinvio, poteva ottenere la somma a rimborso.

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