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Forfettari, i contributi di «Resto al Sud» vanno nel rigo LM33 di Redditi

Se è stato ricevuto in attuazione dell’articolo 245 del decreto Rilancio (Dl 34/2020), il fondo perduto usufruisce del regime di detassazione

di Stefano Mazzocchi

La domanda

A una ditta individuale artigiana, nello specifico barbiere, in regime forfettario (legge 190/2014) che ha partecipato al bando Resto al Sud, sono stati erogati circa 25mila euro a fondo perduto. Questo finanziamento è di ostacolo alla permanenza del regime forfetario? L’ammontare a fondo perduto deve essere indicato nel quadro LM della dichiarazione dei redditi tra i ricavi o non è soggetto a tassazione?
A.P. – Cagliari

Ai sensi del primo comma dell’articolo 10-bis del Dl 137/2020, i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid - 19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986. Da quanto esposto, essendo il contributo relativo al bando Resto al Sud già esistente anteriormente all’emergenza pandemica, non potrebbe beneficiare della norma sopra citata. Tuttavia, con la risposta all’istanza di interpello 815 del 15 dicembre 2021, l’agenzia delle Entrate, con riferimento ai contributi a fondo perduto spettanti – ex articolo 245 del Dl 34/2020 - ai soggetti beneficiari della misura Resto al Sud, ha chiarito che «nonostante l’ambito soggettivo del contributo sia circoscritto ai soggetti che fruiscono dalla misura agevolativa, cosiddetto Resto al Sud, lo stesso soddisfa i requisiti previsti dal citato articolo 10-bis del decreto legge 137/2020, poiché:

è finalizzato a sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell’emergenza Covid-19, risultando quindi erogato in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid - 19;

è rappresentato da un contributo a fondo perduto a copertura del fabbisogno di circolante dei predetti soggetti e, pertanto, differente rispetto alla misura cosiddetto Resto al Sud esistente prima della medesima emergenza.

Pertanto, occorre distinguere tra due ipotesi:1. qualora l’oggetto del presente quesito sia rappresentato da un contributo riconducibile alla misura Resto al Sud, non opera il regime speciale di cui all’articolo 10-bis del decreto legge 137/2020; 2. se, invece, il contributo a fondo perduto è stato ricevuto in attuazione dell’articolo 245 del decreto Rilancio (decreto legge 34/2020), lo stesso usufruisce del regime di detassazione. In entrambi i casi, tuttavia, dev’essere compilato il rigo LM33.

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