Imposte

Dividendi deliberati nel 2017 senza ritenuta al 26 per cento

di Dario De Santis e Giuseppe Piazza

L’approvazione della delibera di distribuzione dei dividendi in data anteriore al 1° gennaio 2018 non comporta l’applicazione della maggiore tassazione degli utili “qualificati” prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 (ovvero la ritenuta a titolo di imposta del 26% introdotta dalla legge di Bilancio 2018 ). Questa l’importante conclusione contenuta in una recente risposta non resa pubblica della direzione regionale del Piemonte.

La legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 1006) prevede infatti un regime transitorio per le distribuzioni di utili prodotti fino al 2017 e deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, in base al quale continuano ad applicarsi le precedenti regole stabilite dal decreto del ministero dell’Economia del 26 maggio 2017 (ovvero la parziale concorrenza dell’utile al reddito complessivo del percipiente, in luogo della nuova ritenuta del 26%). Il legislatore ha quindi salvaguardato, per un periodo di tempo limitato, il regime fiscale degli utili formati nei periodi precedenti l’entrata in vigore del nuovo regime.

Al contrario, i dividendi prodotti fino al 2017, la cui delibera di distribuzione è stata adottata anteriormente al 1° gennaio 2018, avrebbero dovuto essere assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta del 26%, che in molti casi può risultare meno favorevole per il contribuente (si fa in particolare riferimento ai contribuenti con redditi inferiori ai 75mila euro relativamente agli utili 2017 e a tutti i contribuenti per gli utili prodotti in data antecedente).

Secondo quanto precisato nella risposta dell’agenzia delle Entrate, invece, in base ad un’interpretazione logico-sistematica delle disposizioni, anche agli utili deliberati fino al 31 dicembre 2017 si deve applicare il previgente regime di tassazione dei dividendi ancorché gli stessi siano distribuiti dal 1° gennaio 2018.

Nel caso sottoposto all’esame dell’amministrazione finanziaria, quindi, poiché la distribuzione degli utili societari, deliberata nel 2017, riguarda utili prodotti fino al 31 dicembre 2007, le somme percepite concorreranno a formare il reddito complessivo del percipiente nella misura del 40% per cento del loro ammontare.

Al fine di consentire la corretta applicazione del regime transitorio, occorre che la società emittente tenga separata evidenza delle riserve di utili prodotti:

fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

nel corso del periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;

successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

A tal fine, la società ne darà separata evidenza nel «Prospetto del capitale e delle riserve» del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali. Di conseguenza, nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati deliberati fino al 31 dicembre 2022, deve essere data separata indicazione degli utili distribuiti in relazione a ciascun periodo di maturazione.

Si evidenzia, infine, come la risposta in questione, ancorché valevole solo per il soggetto interpellante, possa essere di ausilio anche per quegli intermediari finanziari che, avendo correttamente applicato ai propri clienti la ritenuta del 26%, dovranno procedere alla restituzione delle somme trattenute.

Sarebbe comunque auspicabile l’emanazione di una specifica circolare a valenza generalizzata per chiarire la questione.

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