Imposte

Superbonus, opzione su 10 anni anche per le rate ancora residue

Da martedì 2 maggio possibile la ripartizione decennale per i crediti non compensati

di Luca De Stefani

Via libera alla ripartizione decennale anche solo una «quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta», non ancora utilizzata in compensazione in F24. Il chiarimento è contenuto nel provvedimento 132123/2023 (punti 2.1 e 3) delle Entrate, che ha dato attuazione alla possibilità di optare a partire da martedì 2 maggio per l’utilizzo su dieci anni i crediti derivanti da cessioni di superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche comunicate all’Agenzia entro il 31 marzo 2023.

Ma prima di analizzare questa ipotesi di «frazionamento» della singola rata annuale, cerchiamo di fare qualche esempio, limitandoci ai casi di crediti non compensati. L’opzione per la ripartizione decennale è possibile, ad esempio, in tutte queste ipotesi:

tutti i bonus di tutti gli interventi: come nel caso delle rate dalla 2 alla 5 rate del super ecobonus per la caldaia e il fotovoltaico e del sisma bonus ordinario, i cui crediti sono stati acquisiti con Comunicazioni di cessione o di «sconto in fattura», inviate entro il 15 aprile 2021, per spese sostenute nel secondo semestre 2020, e originariamente compensabili in F24 dal 2022 al 2025; non è possibile l’opzione per la ripartizione decennale delle rate originariamente compensabili nel 2021; considerando che le nuove 10 rate annuali decorrono «dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria», la nuova rata 1 di 10, riferita ad esempio alla rata originaria compensabile nel 2022 (la 2 di 5), è compensabile nel 2023;

tutti i bonus di tutti gli interventi di un anno (o anche di più anni): come nel caso di tutte le 5 rate del super ecobonus per il cappotto e del super sisma bonus, i cui crediti sono stati acquisiti con Comunicazioni inviate entro il 29 aprile 2022 (o entro il 17 ottobre 2022, per i soggetti Ires e i titolari di partita Iva che rispettavano le condizioni dell’articolo 10-quater, comma 2-bis, Dl 4/2022), per spese del 2021, e originariamente compensabili dal 2022 al 2026; la nuova rata 1 di 10, ad esempio, riferita alla rata originaria compensabile nel 2022 (1 di 5), è compensabile nel 2023;

l’intero bonus riferito ad un solo intervento agevolato: come nel caso di tutte le 4 rate del super ecobonus «trainato» per la sostituzione delle finestre, il cui credito è stato acquisito con Comunicazione inviata entro il 31 marzo 2023 (spese del 2022), e originariamente compensabili in F24 dal 2023 al 2026; la nuova rata 1 di 10, ad esempio, riferita alla rata originaria compensabile nel 2023 (1 di 4), è compensabile nel 2024;

l’intera rata annuale di un bonus riferito ad un solo intervento: come nel caso della rata 1 di 5 del sisma bonus ordinario, il cui credito è stato acquisito con Comunicazione inviata entro il 29 aprile 2022 o il 17 ottobre 2022 (spese del 2021), e originariamente compensabile in F24 solo nel 2022; la nuova rata 1 di 10 è compensabile nel 2023.

Grazie al chiarimento del provvedimento delle Entrate del 18 aprile 2023, n. 132123 (punti 2.1 e 3), è possibile che l’opzione abbia per oggetto «anche solo … una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni» potrà essere rateizzata «anche in più soluzioni, la restante parte della rata».

Ad esempio, per una rata 2023 di sisma bonus ordinario di 10.000 euro, il contribuente, che ipotizza di avere una capienza fiscale nel 2023 di 6.000 euro annui, può decidere di comunicare l’opzione per la ripartizione decennale solo per i 4.000 euro che prevede di non compensare (partendo a campensare dal 2024). Se, poi, si rende conto di non riuscire a utilizzare per intero la rata residua di 6.000 euro, può decidere di inviare un’altra Comunicazione di opzione per la ripartizione decennale per altri 2.000 euro, a patto che non li abbia già compensati. Quindi, come suggerito nelle motivazioni del provvedimento delle Entrate del 18 aprile 2023, n. 132123, il contribuente può «attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©