Adempimenti

Impianto fotovoltaico, ecco il modello unico fino a 200 kW

Il decreto firmato dal ministro Cingolani e che per amplia il perimetro della procedura semplificata

di Giuseppe Latour

(Articolo aggiornato il 2 settembre 2022 con l'aggiunta dello schema approvato, scaricabile dal sito)

Più semplice l'iter di realizzazione e connessione alla rete per un numero più ampio di impianti fotovoltaici. Punta in questa direzione il decreto del ministero della Transizione ecologica (di concerto con quello degli Affari regionali) appena firmato dal responsabile del dicastero, Roberto Cingolani. Il provvedimento dà attuazione a una delle semplificazioni in materia energetica previste dal decreto Bollette di marzo (Dl 17/2022, all'articolo 10). Il Dl attribuiva al Mite il compito di individuare condizioni e modalità per l'estensione del modello unico semplificato agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW. Il modello unico è già utilizzabile a partire dal 24 novembre del 2015 e consente, per l'installazione di impianti fotovoltaici integrati negli edifici, di accedere a una procedura online semplificata che ha razionalizzato lo scambio di informazioni tra Comuni, gestori di rete e Gse. Questa procedura, che prevede una comunicazione al proprio gestore di rete, è partita per gli impianti con potenza nominale non superiore ai 20 kW ed è stata estesa a fine 2021 (con il Dlgs 199/2021, articolo 25) agli impianti fotovoltaici fino a 50 kW. In questo crescendo, il decreto 17/2022 ha fatto un ulteriore passo in avanti che ora diventa pienamente operativo: dopo il decreto del Mite, che contiene anche il nuovo modello unico, non saranno infatti necessari altri passaggi. Quindi, ora il modello unico si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici «di potenza nominale complessiva fino a 200 kW». Con questo ampliamento, la procedura viene estesa a impianti di dimensioni piuttosto rilevanti: 200 kW è, infatti, un livello di potenza utile a servire un capannone. La procedura sostituisce tutte le diverse autorizzazioni necessarie ai pannelli, ma solo per i lavori che ricadono in edilizia libera. Il decreto, infatti, esclude esplicitamente gli impianti installati su immobili vincolati, a meno che i pannelli siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, «ovvero nel caso in cui i manti delle coperture siano realizzati in materiali della tradizione locale».Secondo il decreto, il soggetto richiedente deve compilare e trasmettere, in via informatica, al suo gestore di rete il modello unico, fornendo una serie di dati prima di iniziare i lavori: spiega che darà inizio alle opere per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, comunicando la sua potenza e l'identificativo del punto di prelievo, insieme ai relativi dati catastali. Inoltre, comunica l'installazione di dispositivi di accumulo. Premesso questo, autorizza il gestore di rete a procedere all'addebito dei costi di connessione alla rete elettrica. Infine, dichiara che l'impianto non ha bisogno di alcun atto di assenso e che, quindi, è in edilizia libera. Altri dati, poi, andranno comunicati alla fine dei lavori, come la marca e il modello dei moduli, degli inverter, dei sistemi di protezione di interfaccia e degli eventuali sistemi di accumulo installati.

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