Controlli e liti

Sanatoria errori formali per l’invio tardivo delle fatture elettroniche

Nuova circolare delle Entrate sulla tregua fiscale con indicazioni sul perimetro degli errori formali sanabili, del ravvedimento speciale e la definizione agevolata degli atti di accertamento

L’invio in ritardo allo Sdi di una fattura elettronica è un mero «errore formale» e può quindi essere sanato, se la fattura è inclusa nella liquidazione Iva e l’imposta è versata. Contribuisce anche a definire il perimetro delle irregolarità formali sanabili la circolare 6/E sulla tregua fiscale varata il 20 marzo dalle Entrate.

Il documento risponde a una serie di dubbi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria sulle diverse misure di tregua fiscale della legge di Bilancio (legge 197/2022).

In particolare, la circolare contiene indicazioni sulla sanatoria delle irregolarità formali, sul cosiddetto “ravvedimento speciale” e sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Spazio anche alle risposte sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

Le irregolarità formali

La circolare chiarisce che si considera irregolarità formale, quindi sanabile, l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta. Per lo stesso motivo può essere sanato l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta.

Il ravvedimento speciale

La circolare si sofferma anche sul ravvedimento operoso speciale, introdotto sempre dalla Legge di Bilancio 2023, che consente di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. L’Agenzia chiarisce che rientrano nel perimetro della misura le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del Dpr 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate.

La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

La manovra 2023 ha anche previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate. Sull’argomento la circolare specifica che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973) non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, gli stessi atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo.In tema di tregua fiscale la circolare n. 6/E fa seguito ai precedenti chiarimenti varati con le circolari n. 1 del 13 gennaio e n. 2 del 27 gennaio 2023.




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