Imposte

Rivalutazioni, le alternative incidono sul calcolo Super Ace

Le scelte in materia di rivalutazione e riallineamento di marchi e avviamento avranno un impatto anche sul calcolo della Super Ace. Questa delicata conseguenza nasce dal fatto che il saldo attivo da rivalutazione – per una quota parte – costituisce nel 2021 una riserva che, incrementando il patrimonio netto, genera base imponibile per il calcolo della Super Ace, come affermato nell’interpello 889/21 e più recentemente confermato dalla Dre Lombardia con la risposta 904-267/2022. Vediamo le possibili ripercussioni dei vari comportamenti.

Accettazione dell’allungamento dell’ammortamento a 50 anni

La parte di saldo attivo che diviene nel 2021 riserva realizzata è determinabile in funzione del periodo di ammortamento civilistico del bene rivalutato, posto che al termine di tale periodo l’intero saldo attivo diviene realizzato (e progressivamente iscrivibile nel netto quale utile portato a nuovo, secondo l’indicazione della Guida Oic 4). Pertanto, posto che il passaggio da riserva valutativa a riserva realizzata è influenzato dal solo ammortamento civilistico, si può dire che sotto questo profilo l’allungamento dell’ammortamento fiscale non determina conseguenze negative. Si ritiene che tale processo di progressiva trasformazione della riserva (da valutativa a realizzativa) non abbia alcuna ricaduta sulla sua natura fiscale: nel caso di rivalutazione con effetto fiscale, resterà una riserva in sospensione di imposta, a meno che, ovviamente, non sia stata affrancata versando la sostitutiva del 10 per cento.

Versamento dell’imposta sostitutiva di conguaglio

Il versamento dell’imposta sostitutiva di conguaglio (generalmente il 9%, per far sì che l’imposta totale sia pari al 12%, per rivalutazioni fino a 5 milioni euro) determina una riduzione del saldo attivo, cui viene imputata, in diminuzione, la differenza di imposta sostitutiva. L’effetto di tale operazione, in base all’articolo 1, comma 623, della legge 234/21, è l’esercizio successivo a quello di rivalutazione, quindi il 2021. Ciò significa che il saldo attivo, iscritto al netto della sostitutiva del 3% nel 2020, ora viene ridotto nel bilancio dell’esercizio 2021 di un ulteriore importo.

Considerando che il 2021 è proprio il primo anno in cui, per effetto dell’imputazione della quota d’ammortamento sul bene rivalutato, si avrà l’effetto “Super Ace”, si dovrà assumere come dato di partenza il saldo attivo ridotto della nuova sostitutiva. Ad esempio, se il dato di partenza del saldo attivo è 97, con ammortamento in dieci anni e conguaglio del 9%, il calcolo della quota rilevante ai fini Super Ace sarà 97-9 = 88/10 = 8,8: quota di saldo attivo da moltiplicare per rendimento nozionale Super Ace (15%).

Rinuncia alla valenza fiscale della rivalutazione

La scelta di passare dalla rivalutazione fiscale a quella civilistica, con la conseguente riduzione del saldo attivo, non può non avere ripercussioni sul calcolo della Super Ace. In un primo tempo, per effetto del credito d’imposta, questa scelta genera un incremento del saldo attivo pari alla sostitutiva del 3%; ma immediatamente dopo il saldo attivo viene ridotto della fiscalità differita passiva, che incide per un importo decisamente più elevato, pari al 27,9 per cento. Questa riduzione incide necessariamente sul calcolo della quota di saldo attivo rilevante nel 2021 agli effetti Super Ace, poiché il dato di partenza viene portato da 97 a 72,1: ed è questo dato che, seguendo l’andamento progressivo dell’ammortamento del bene rivalutato, diventa parzialmente rilevante ai fini Super Ace.

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