Diritto

Fondazioni, compete solo al notaio l’esame di conformità

Quando c’è continuità ma tra lo scopo dell’ente e le attività svolte

Per le Fondazioni che intendono iscriversi al Runts la modifica statutaria di adeguamento alle attività indicate dal Codice del terzo settore non costituisce cambiamento dello scopo fondativo e, pertanto, spetta al notaio la relativa verifica di conformità. Questo l’importante principio affermato dalla massima 8 del Consiglio notarile di Milano secondo cui la modifica statutaria, necessaria a conformare l’attività svolta dalle fondazioni già iscritte nel Registro persone giuridiche al Cts, non sconta il vaglio dell’autorità governativa, ma potrà essere esclusivamente soggetta al sindacato omologatorio del notaio rogante. Tale soluzione è coerente anche con l’articolo 17 del Dm 106/20 attuativo del Runts, trattandosi di delibera necessaria per l’ottenimento della qualifica di Ets.

Il chiarimento permette di superare alcuni dubbi interpretativi legati al corretto iter da seguire per l’adeguamento statutario delle Fondazioni, atteso il carattere vincolante che viene assegnato alla volontà del fondatore. Per questo le ipotesi di “trasformazione” dello scopo dell’ente previste dal Codice civile presuppongono che la finalità originaria sia esaurita o diventata impossibile o di scarsa utilità, rimettendone la valutazione all’autorità governativa. Per gli Ets, invece, la competenza è rimessa all’ufficio Runts, in eccezionale deroga alla generale competenza affidata al notaio. Del resto, affermano i notai milanesi, chiara è la differenza concettuale tra lo scopo, identificabile con il risultato a cui si tende, ovvero le finalità dell’Ente (oggetto delle aspirazioni del fondatore), e l’attività, indicativa in concreto degli atti e delle operazioni attraverso i quali si vuole perseguire lo scopo indicato. Che tale distinzione tra scopo e attività sia ben chiara anche al legislatore risulta evidente:

- dal tenore letterale dell’articolo 4 Cts, che definisce gli Ets come «enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale»;

- dall’articolo 21 Cts, che nell’elencare gli elementi dell’atto costitutivo distingue le finalità (civiche, solidaristiche e di utilità sociale), l’assenza di scopo lucrativo e «l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale», separando nettamente i primi due (finalità e scopo non lucrativo) dall’ultima (attività). In conclusione, la delibera con cui l’organo competente modifica lo statuto di una fondazione per adeguarne l’attività a quelle di interesse generale indicate dall’articolo 5 Cts, mantenendo ferma la coerenza di queste attività con lo scopo indicato dal fondatore, è un normale adeguamento statutario, richiesto per l’iscrizione al Runts, soggetto esclusivamente al controllo notarile (articolo 22 Cts).

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