I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 24 maggio al 1° giugno

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Decreto Bollette/Agevolazioni

Legge 26 maggio 2023, n. 56, GU 29 maggio 2023, n. 124

Decreto Bollette: conversione in legge

La legge, in vigore dal 30 maggio 2023, che converte il Dl 30 marzo 2023, n. 34 (cd. Decreto Bollette) – recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali – porta con sé diverse novità. Tra le novità introdotte dal Parlamento si segnalano le seguenti:

a) l'istituzione di un credito d'imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità. L'incentivo spetta alle start-up impegnate in attività di ricerca e sviluppo finalizzate a creare soluzioni innovative per realizzare strumenti e servizi tecnologici avanzati che garantiscano la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. L'agevolazione, finanziata per il solo anno 2023 con 2 milioni di euro, è riservata alle start-up innovative costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020 e operanti nei settori indicati. Il beneficio consiste in un credito d'imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20% delle spese sostenute in quelle attività. L'importo spettante può essere sfruttato esclusivamente in compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997) e dev'essere esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è riconosciuto e in quelle dei periodi d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Il bonus non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) né a quello di 2 milioni di euro per i crediti d'imposta e i contributi compensabili o rimborsabili (articolo 34, legge 388/2000 e articolo 1, comma 72, legge 234/2021). Inoltre, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del calcolo della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (articolo 61, Tuir) né sui criteri di inerenza delle spese e degli altri componenti negativi (articolo 109, comma 5, Tuir). La fruizione del credito deve avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti dettati dalle norme unionali sugli aiuti «de minimis», ossia gli aiuti di Stato di modesto importo per i quali non sussiste obbligo di notifica alla Commissione europea, concedibili entro la soglia di 200.000 euro per ciascuna impresa nell'arco di un triennio. Un decreto interministeriale (Imprese e Made in Italy ed Economia e Finanze) definirà, anche per consentire il rispetto del limite delle risorse messe a disposizione, le necessarie disposizioni di attuazione, tra cui i criteri per controllare l'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e la revoca del beneficio, la modalità di restituzione del credito fruito indebitamente;

b) l'assegnazione di risorse aggiuntive al mondo dello sport;

c) con riguardo alla tregua fiscale prevista dalla legge di Bilancio 2023, è stata introdotta l'estensione di stralcio e rottamazione ai Comuni che per la riscossione non si avvalgono dell'ente pubblico agenzia delle Entrate-Riscossione. Quindi, è previsto lo stralcio delle mini cartelle e la rottamazione quater anche nei Comuni che gestiscono direttamente la riscossione delle proprie entrate o l'hanno affidata a concessionari privati (articolo 53, Dlgs 446/1997). Nello specifico, gli enti locali sono ammessi all'annullamento automatico (stralcio) dei mini debiti, di valore residuo al 1° gennaio 2023 non superiore a 1.000 euro, consegnati tra il 2000 e il 2015 (articolo 1, commi 227 e 229-bis, legge 197/2022) e alla definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 non rientranti nell'ambito dello stralcio, ossia la cd. rottamazione quater (articolo 1, comma 231 e seguenti, legge 197/2022). Per avvalersi di tale facoltà, gli enti dovranno adottare gli opportuni provvedimenti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto in esame. I provvedimenti emanati dagli enti locali, in deroga alle norme generali sulle delibere in materia di tributi, assumeranno efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale dello stesso ente (la delibera, ai soli fini statistici, andrà anche trasmessa al Dipartimento delle Finanze del Mef, entro il 31 luglio 2023); se la riscossione è stata affidata a un soggetto privato abilitato, il provvedimento dovrà essergli trasmesso entro il 30 giugno 2023. Per quanto riguarda in particolare la rottamazione quater, l'atto deve anche stabilire: il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento, con relative scadenze; le modalità con cui il debitore può manifestare la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; i termini per presentare l'istanza di adesione, nella quale il debitore deve indicare in quante rate intende suddividere il pagamento e, in presenza di controversie pendenti relative a debiti cui si riferisce l'istanza di definizione, deve assumere l'impegno a rinunciare a quei giudizi; il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione con l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e quello delle singole rate nonché la loro scadenza. La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della stessa domanda, che riprendono a decorrere in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento; in tale ultima circostanza, la definizione non produce effetti e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto;

d) l'introduzione, per la definizione agevolata delle liti pendenti (articolo 1, commi 186-205, legge 197/2022), di una modalità alternativa di pagamento, con rateazione mensile. Nello specifico, si prevede – in alternativa alla modalità ordinaria, secondo cui vanno pagate tre rate nel 2023 (con scadenza fissata, rispettivamente, al 30 settembre, al 31 ottobre e al 20 dicembre), mentre le successive diciassette sono dovute entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno – che il contribuente possa scegliere un piano diverso, ripartendo il restante quantum in cinquantuno rate mensili di pari importo, a partire da gennaio 2024. In sostanza, l'arco di tempo a disposizione per completare il pagamento resta immutato, ma cambia la periodicità, da trimestrale a mensile, con rate più piccole e gravate da interessi per la dilazione meno onerosi. In tale circostanza, l'appuntamento in cassa è per l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, con l'eccezione di dicembre, il cui versamento dev'essere effettuato entro il giorno 20. Ricordiamo che la rateizzazione delle somme necessarie per la definizione agevolata delle controversie tributarie è ammessa soltanto nel caso in cui il loro ammontare complessivo superi i 1.000 euro;

e) riguardo agli interventi finalizzati al risparmio energetico, è stato autorizzato il cumulo tra agevolazione fiscale e contributo regionale (ovvero delle Province autonome di Trento e Bolzano), qualora consentito dalle norme che regolano quest'ultimo, fermo restando che la somma dei due benefici non deve superare il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo. La novità, applicabile ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del Decreto in esame ed erogati negli anni 2023 e 2024, riguarda gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di efficienza energetica disciplinati dalle seguenti norme: articolo 16-bis, Tuir; articolo 1, commi 344-347, legge 296/2006; articolo 14, Dl 63/2013;

f) viene stabilita la modalità attraverso cui le aziende fornitrici di dispositivi medici – soggette alla disciplina del «payback» (articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, Dl 78/2015) e tenute a concorrere allo sforamento della spesa del sistema sanitario – possono rettificare l'Iva sui corrispettivi delle vendite. Le aziende coinvolte possono detrarre l'Iva, scorporandola dall'ammontare dei versamenti effettuati. Per consentirne l'esatta determinazione, viene ora imposto alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'obbligo di comunicare alle aziende fornitrici l'ammontare dell'imposta sull'importo oggetto di versamento, computandola sulla base delle fatture emesse dalle stesse imprese fornitrici nei confronti del Servizio sanitario nazionale (ovviamente, considerando le diverse aliquote applicabili ai beni acquistati) e indicando in modo separato il costo del bene e quello del servizio, dati entrambi presenti nelle fatture elettroniche.

Accise/Depositi fiscali

Dm 17 maggio 2023, GU 29 maggio 2023, n. 124

Esercizio dei depositi fiscali: autorizzazione per 12 mesi

Il Decreto, previsto dal Testo Unico delle accise (articolo 23, comma 12, Dlgs 26 ottobre 1995, n. 504), prevede l'autorizzazione per 12 mesi all'esercizio di deposito fiscale in assenza dei requisiti. Sinteticamente, in ciascuno dei 12 mesi di prosecuzione transitoria dell'attività consentita, la garanzia deve risultare pari al 100% dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; a tal fine, qualora sia necessario, l'esercente adegua la garanzia in modo che la stessa risulti sempre conforme. La possibilità di esercitare, in via transitoria, l'attività in regime di deposito fiscale, in luogo della sospensione dell'autorizzazione, viene concessa, per uniformità di trattamento, anche ai depositari autorizzati che siano stati destinatari, nel periodo che decorre dalla data di entrata in vigore dell'articolo 5-quater, comma 1, Dl 21/2022 e fino alla data di pubblicazione del nuovo decreto in Gazzetta Ufficiale, di provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale e la cui attività in regime di deposito fiscale risulta ancora sospesa alla medesima data di pubblicazione. Qualora l'agenzia delle Dogane riscontri l'insussistenza delle condizioni per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio in regime di deposito fiscale, il medesimo Ufficio comunica all'esercente il deposito l'avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale. L'esercente può presentare entro 20 giorni memorie scritte, documenti o altri elementi idonei a comprovare la sussistenza delle condizioni. Qualora la garanzia sia stata regolarmente costituita entro il termine di 10 giorni, l'Ufficio competente comunica all'esercente che gli è consentito di proseguire in via transitoria l'attività in regime di deposito fiscale per 12 mesi decorrenti dalla notifica della comunicazione. Come già detto, l'importo della garanzia è determinato dall'Ufficio competente nella misura del 100% dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente a quello della notifica della comunicazione, quali rilevano dalle contabilità, inerenti alle immissioni in consumo dei medesimi prodotti. La stessa garanzia è prestata dall'esercente in denaro oppure in titoli di Stato al valore nominale ed ha validità non inferiore alla data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti che saranno immessi in consumo nel 12° mese successivo alla notifica della comunicazione.

Immobili/Sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 29 maggio 2023, n. 332

Super sisma bonus: asseverazioni da presentare al Comune

L'articolo 3, comma 3, Dm 58/2017 stabilisce l'obbligo di depositare l'asseverazione del tecnico – che attesti il rischio sismico prima dell'inizio dei lavori e gli effetti degli interventi che si andranno a realizzare – contestualmente alla presentazione del progetto dell'intervento. Precisamente, viene prescritto il deposito delle asseverazioni tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori. Nel caso in esame, alla comunicazione di inizio lavori allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune competente non è stata allegata né l'asseverazione di rischio sismico ante operam, di cui all'articolo 3 citato, né la relazione illustrativa della classificazione sismicaIl contribuente chiede se può fruire della detrazione per il fatto che la relazione, dovuta al SUE del Comune competente, risulta asseverata ed inviata al Genio Civile con firma digitale prima dell'inizio dei lavori. Secondo l'agenzia delle Entrate (circolare 28/E/2022), la tardiva od omessa presentazione della citata asseverazione, in quanto non conforme alle disposizioni soprarichiamate, non consente l'accesso al beneficio fiscale (articolo 119, comma 4, Dl 34/2020). Detta violazione non può, quindi, essere considerata meramente formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare l'attività di controllo, per cui non può accedere alla tregua fiscale (sanatoria delle violazioni formali di cui all'articolo 1, commi 166-173, legge 197/2022), dato che sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato. La violazione potrà, però, essere sanata con la remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, Dl 16/2012 (ammessa se la violazione non è stata constatata o non sono iniziate attività di accertamento, conoscibili all'autore), istituto deputato a sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile (circolare 2/E/2023), locuzione con cui il legislatore intende la prima dichiarazione dei redditi nella quale dev'essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione (articolo 2-ter, Dl 11/2023). In questa ipotesi va versato l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17, Dlgs 241/1997 (modello F24), esclusa la compensazione ivi prevista. Non essendo, tuttavia, stato specificato dall'istante in quale periodo d'imposta sono iniziati i lavori ed è stato omesso di allegare l'asseverazione, nella risposta in esame l'agenzia afferma di non essere in grado di stabilire se ricorrono ancora le condizioni temporali per accedere all'istituto sopra richiamato. In particolare, ciò sarà possibile laddove la prima dichiarazione dei redditi, nella quale dev'essere esercitata la detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, sia quella da presentare entro il 30 novembre 2023. Laddove, infine, l'istante abbia esercitato per le spese sostenute nel 2022 una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio), ossia la cessione del credito o lo «sconto in fattura», la remissione in bonis per sanare la mancata allegazione dell'asseverazione andrà esercitata prima della presentazione della comunicazione dell'opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121, comunicazione che, a sua volta, ove non eseguita entro il 31 marzo 2023, potrà anch'essa essere sanata mediante il richiamato istituto della remissione in bonis entro il 30 novembre 2023 (circolare 33/E/2022, paragrafo 5.4).

Imu/Dichiarazione

Dm 4 maggio 2023, GU 25 maggio 2023, n. 121

Dichiarazione Imu: pubblicato il nuovo modello per gli enti non commerciali

Il Decreto con il quale è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione Imu per gli enti non commerciali – annunciato sul portale del Mef all'inizio del mese di maggio – è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il modello dovrà essere utilizzato per la trasmissione esclusivamente telematica della dichiarazione Imu Enc relativa all'anno d'imposta 2022 entro il prossimo 30 giugno. La dichiarazione telematica dev'essere presentata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l'immobile insiste su territori di Comuni diversi, la dichiarazione dev'essere presentata al Comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile stesso.

Enti locali/Bilancio

Dm Interno 30 maggio 2023, GU 31 maggio 2023, n. 126

Bilancio previsionale 2023/2025: proroga dell'approvazione

Viene differito al 31 luglio 2023 il termine per la deliberazione dell'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali (ai sensi degli articoli 151, 162 e 163, Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL). È stato, quindi, spostato di 2 mesi il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali che originariamente era previsto per il 31 maggio 2023.

Previdenza/Violazioni

Messaggio Inps 24 maggio 2023, n. 1931

Omesso versamento di contributi: sanzioni ridotte anche per il passato

L'Inps commenta un'importante novità contenuta nel Decreto Lavoro (Dl 48/2023), che ha ridotto le sanzioni previste in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti (articolo 2, comma 1-bis, Dl 463/1983). Le sanzioni sono state ridotte dalla precedente misura fissata «da euro 10.000 a euro 50.000» alla nuova misura fissata «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». Pertanto, il nuovo comma 1–bis, secondo periodo, stabilisce che, nei casi di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, per un importo non superiore a 10.000 euro annui, è applicabile la sanzione da una volta e mezza a quattro volte la somma non versata. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione, quando provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. Le sanzioni precedenti erano già state oggetto di riduzione a causa della sproporzione tra violazione e sanzione: con il messaggio Inps 3516/2022 è stata consentita l'applicazione del minimo di 10.000 euro, invece di circa 17.000 euro (50.000 euro ridotta a 1/3), con possibilità di ulteriore riduzione alla metà, cioè a 5.000 euro. Il paragrafo 3 del messaggio in esame detta i criteri di calcolo della nuova sanzione, che è applicabile anche retroattivamente. L'Istituto previdenziale precisa, infatti, che la natura punitiva della sanzione prevista dalla norma, conformemente agli articoli 3 e 25 della Costituzione, alla Corte europea per i diritti dell'uomo e all'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale in ordine a fattispecie analoghe (sentenze 63/2019 e 193/2016), rende sostenibile un'equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio di retroattività in «bonam partem». Applicando il favor rei (articolo 3, comma 3, Dlgs 472/1997) – in base al quale, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e quelle posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo – il contribuente potrà procedere al pagamento del dovuto secondo le nuove disposizioni.