Controlli e liti

La mancata attestazione di conformità mette fuori gioco il ricorso

La sentenza 10220/31/2022 della Cgt Napoli: la prova in giudizio della notifica dell’atto introduttivo non può essere fornita con la ricevuta di consegna in formato pdf

di Andrea Taglioni

È inammissibile il ricorso notificato via Pec se alla costituzione in giudizio si omette di attestare la conformità dell’atto depositato in modalità telematica a quello spedito alla controparte e quest’ultima non si costituisca. La prova in giudizio della notifica dell’atto introduttivo non può essere fornita semplicemente con la ricevuta di consegna del ricorso in formato pdf invece che in formato Eml. A queste conclusioni è giunta la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli con la sentenza 10220/31/2022 del 3 novembre.

La vicenda esaminata

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un’intimazione a seguito della notifica di una cartella di pagamento portante l’iscrizione a ruolo della tassa automobilistica. Il ricorso veniva notificato tramite pec e nel costituirsi in giudizio il contribuente depositava la copia informatica della ricevuta pec di consegna. L’ente creditore e agenzia Entrate Riscossione non si costituivano in giudizio.

Nelle fattispecie, quindi, anziché del deposito telematico dei files in formato Eml delle ricevute di accettazione e di consegna della Pec di notifica, era stata prodotta unicamente la ricevuta di consegna del ricorso in formato pdf, priva di attestazioni di conformità.

L’inammissibilità

I giudici, ricordando la normativa del processo tributario sulle le modalità di costituzione in giudizio del ricorrente e, in particolare, la necessità di dovere attestare la conformità degli atti, anche alla luce dell’articolo 25-bis Dlgs 546/92, hanno stabilito l’inammissibilità del ricorso sul presupposto che la ricevuta di consegna del ricorso in formato pdf anziché in formato Eml, non consente di verificare se l’atto richiamato nella ricevuta di consegna e notificato fosse conforme a quello depositato all’atto della iscrizione a ruolo del ricorso.

Ciò anche in considerazione che la mancata attestazione di conformità dell’atto notificato a quello originale, in coincidenza con la mancata costituzione della parte resistente, integra la condizione di mancanza di prova in ordine alla sussistenza del requisito sostanziale di conformità e, quindi, causa di inammissibilità del ricorso ex articolo 22, comma 3, del Dlgs 546/92.

Il formato

Nell’attribuire al deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato Eml, certezza di quanto notificato al destinatario, in quanto sono presenti i medesimi file allegati dal notificante alla pec, la sentenza desta qualche perplessità pur essendo condivisibile. Infatti il formato Eml non è contemplato dalle norme tecniche del processo tributario telematico, ma solo dalla circolare 1/DF del 4 luglio 2019 (paragrafo 4.3).

La questione di notevole rilevanza, come è quella della declaratoria di inammissibilità del ricorso, meriterebbe di essere affrontata tenendo in considerazione anche l’esigenza di ridurre i profili di inammissibilità – che non possono che essere interpretati in senso restrittivo – e garantendo allo stesso tempo il diritto alla difesa, al contraddittorio e ad un equo processo.

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