Tax credit energia, codici pronti e tempi più lunghi. Ma si guarda già al bonus per dicembre
Il nuovo credito d’imposta per l’acquisto di energia e gas da parte delle imprese spetta solo per ottobre e novembre 2022. Estesi i termini per l’utilizzo e ampliata la platea dei beneficiari
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 223 del 23 settembre 2022 è stata resta nota la versione finale del nuovo tax credit in favore delle imprese (i professionisti restano nuovamente esclusi dall’agevolazione) per l’acquisto di energia e gas naturale che, di fatto, ripropone l’impianto normativo già visto nei precedenti trimestri con alcune importanti novità.
Durata bimestrale ma bonus potenziato
Rispetto ai precedenti crediti di imposta energia e gas, l’articolo 1 del Dl 144/2022 cambia innanzitutto il periodo agevolabile, non più relativo all’intero trimestre ma, al momento, riferito soltanto ai mesi di ottobre e novembre 2022 anche se si parla già di una possibile estensione a dicembre tra i primi interventi demandati al nuovo governo.
Altra modifica rilevante riguarda il requisito di accesso per le imprese non energivore: mentre nel 2° e 3° trimestre 2022 il tax credit era riservato, nel rispetto delle altre condizioni, a chi aveva una potenza minima di 16,5 kW, la platea dei beneficiari del tax credit per ottobre e novembre si amplia significativamente in quanto la potenza minima richiesta scende a 4,5 kW comprendendo di fatto anche piccole attività come, ad esempio, gli esercizi commerciali.
Ma la modifica che impatta di più sul beneficio è quella del credito di imposta che cresce di 15 punti percentuali nelle varie casistiche:
• il tax credit gas (per gasivori e non) e quello per gli energivori salgono dal 25% al 40%;
• il tax credit per le imprese non energivore con potenza almeno pari a 4,5 kW cresce dal 15% al 30 per cento.
Nella tabella seguente si evidenzia come è variato il credito di imposta nel corso dell’anno 2022.
Termini più ampi per la compensazione
Più tempo, ma non troppo, anche per la possibilità di compensare il credito di imposta ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, che deve avvenire entro il 31 marzo 2023. Il decreto modifica anche il termine ultimo per compensare il tax credit energia e gas riferito al 3° trimestre 2022 che slitta dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023; mentre resta fermo il termine del 31 dicembre per compensare i crediti relativi a 1° e 2° trimestre 2022.
Altra novità importante, in ottica monitoraggio aiuti, è la richiesta di inviare un’apposita comunicazione, entro il 16 febbraio 2023, sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 anche in riferimento al 3° trimestre 2022. L’adempimento, la cui omissione comporta la decadenza del tax credit, sarà comunque più chiaro quando verrà emanato (entro 30 giorni) il provvedimento dell’agenzia delle Entrate che ne definirà contenuto e modalità di presentazione.
Per il resto, non varia l’impianto normativo già visto nei trimestri precedenti, ovvero che i crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir, così come la possibilità di cumulo con altre agevolazioni che viene concessa a condizione che il beneficio non porti al superamento del costo sostenuto, anche tenuto conto del risparmio di imposta.
Il requisito di accesso resta immutato
Immutato anche il requisito di accesso al credito che richiede un incremento di oltre il 30 per cento:
- per l’energia: della media del costo per kWh del terzo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, in raffronto al corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata;
- per il gas naturale: del prezzo di riferimento, calcolato come media, relativo al terzo trimestre 2022, dei prezzi del mercato infragiornaliero (Mi-Gas) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme), rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Per il gas naturale, facendo riferimento a prezzi medi del mercato, il requisito risulterà di fatto sempre rispettato, mentre per l’energia occorrerà verificare il superamento del parametro del 30% da parte di ciascuna impresa con la possibilità, per le imprese non gasivore e non energivore, di chiedere al proprio fornitore la verifica e il conteggio del credito spettante a condizione che il fornitore del periodo 1 luglio 2022 - 30 novembre 2022 non sia variato rispetto al 3° trimestre 2019.
La cessione per intero del credito
Resta, inoltre, la possibilità di cedere il credito, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari: possibilità tuttavia da attivare in tempi brevi in quanto il cessionario “eredita” le modalità di utilizzo del cedente e potrà quindi compensare il credito entro il termine ultimo del 31 marzo 2023.
I codici tributo del passato
Nel frattempo, con la risoluzione 49/E/2022 sono stati istituiti i codici tributo 6968, 6969, 6970 e 6971 che permettono la compensazione anche del credito di imposta riferito al terzo trimestre 2022 introdotto dal Dl 115/2022 e con la risoluzione 54/E/2022 del 30 settembre sono già stati previsti i codici da utilizzare in relazione ai crediti di ottobre e novembre.
Di seguito una tabella riepilogativa con i differenti codici da utilizzare per la compensazione entro il 31 dicembre 2022 dei crediti maturati nei primi due trimestri e, entro il 31 marzo 2023, dei crediti riferiti ai periodi successivi: