Adempimenti

Dati sanitari errati, sanzione per ogni documento di spesa

La risoluzione 22/E: per omissioni o errori nell’invio al sistema Tessera sanitaria penalità di 100 euro fino a un massimo di 50mila euro senza cumulo giuridico

di Marcello Tarabusi

Sanzioni draconiane per i soggetti tenuti all’invio dei dati alla precompilata: si rischiano 100 euro per ogni singolo documento di spesa inviato con errori, senza cumulo giuridico. È questa la posizione dell’agenzia delle entrate, espressa nella risoluzione 22/E/2022.

L’Agenzia parte dalla norma sanzionatoria (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014) che prevede in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati la sanzione di 100 euro «per ogni comunicazione», con un massimo di 50mila euro. La sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti al sistema Tessera sanitaria (Sts) avviene nei cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20mila euro.

Il dubbio da sciogliere è cosa si intenda per «comunicazione»: si fa riferimento all’invio del file contenente errori - quindi 100 euro di sanzione per ogni file contenente errori, indipendentemente dal numero di documenti o di soggetti a cui si riferisce - o alla singola informazione contenuta all’interno dei file, e quindi 100 euro di sanzione per ogni errore sul singolo documento di spesa?

L’Agenzia sposa la tesi più severa, rifacendosi alla relazione illustrativa al Dlgs 175/2014, ove si legge che la sanzione ha lo scopo di ottenere il rispetto del termine previsto per la trasmissione e la qualità dei dati inviati, che nonostante il parere della VI Commissione del Senato non fu ridotta «per evitare l’indebolimento eccessivo della reazione sanzionatoria rispetto ad inadempimento fiscale particolarmente rilevante ai fini della corretta pre-compilazione della dichiarazione».

Valorizzando la volontà del legislatore di perseguire una «risposta punitiva adeguata e congrua», l’Agenzia conclude che la sanzione vale per ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema Ts, perché «una diversa lettura non consentirebbe, infatti, di ottenere l’effetto dissuasivo prospettato nella relazione illustrativa».

La motivazione sembra più un auspicio di politica del diritto, che non un argomento tecnico, ma le conclusioni dell’Agenzia paiono corrette: l’esclusione del cumulo giuridico sembra proprio dettata dall’esigenza di specificare che, anche se compiute con un unico atto (la trasmissione del file), le singole violazioni (ossia errori nella trasmissione delle singole informazioni) conservano ciascuna un autonomo disvalore.

Inoltre, per il cumulo materiale la legge fissa un massimale di 50mila euro, che corrisponde a 500 errori (50mila: 100 = 500). È impensabile che si immaginasse un numero di errori superiore a 500 se per «comunicazione» si intendesse l’invio del singolo file (che inizialmente era annuo, dal 2021 è semestrale e nel 2023 dovrebbe diventare mensile).

Resta da vedere – ma questo è un problema del legislatore, non dell’agenzia delle Entrate che si limita ad applicare la legge – se una sanzione così draconiana sia adeguata al principio, costituzionale e comunitario, di proporzionalità.

A chi si accorge di aver errato è tuttavia consentito il ravvedimento operoso disciplinato dall’articolo 13 Dlgs 472/97, utilizzando il codice tributo 8912. Se la comunicazione viene correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza originaria, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione dall’articolo 13 è ridotta a un terzo, con un massimo di 20mila euro. Quindi per gli invii entro il 60° giorno si pagheranno 3,7 euro per ogni errore, che salgono a 11,11 euro dal 61° al 90° giorno e a 12,5 euro dal 91° sino all’anno, e così via secondo le percentuali previste dall’articolo 13 calcolate sui 100 euro. Se l’errore riguarda più di cinquecento documenti di spesa, il ravvedimento costerà 2.222,22 euro entro il 60° giorno, dal 61° al 90° giorno 5.555,56 e così via con le percentuali di riduzione calcolate sul massimale di 50mila euro.

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