Controlli e liti

Nella notifica a mano non basta il timbro: serve la firma

di Rosanna Acierno

È inesistente la notifica del ricorso avvenuta mediante consegna diretta, qualora sul timbro apposto dall’Ente chiamato in causa manchi la sottoscrizione dell’impiegato addetto alla ricezione atti.
È questa la principale conclusione cui è giunta la Ctp di Caltanissetta, con la sentenza n. 949/1/2018 depositata il 19 settembre 2018.
La pronuncia trae origine da una intimazione di pagamento avverso cui il contribuente che lo aveva ricevuto aveva proposto ricorso eccependone la nullità, peraltro, per mancata indicazione e allegazione della cartella sottostante. Tuttavia, il contribuente procedeva con la consegna diretta del ricorso introduttivo all’Ente che aveva emanato l’atto impugnato (Riscossione Sicilia SpA) sulla cui copia del primo foglio del ricorso, a comprova della avvenuta presentazione, veniva apposto un timbro.
Costituitasi in giudizio, l’Agente eccepiva, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso, rilevandone un insanabile vizio di notifica giacché, oltre al timbro, non era stata apposta alcuna firma da parte del funzionario che lo aveva ricevuto.
Ravvisando la mancanza della firma del funzionario, i Giudici di Caltanissetta accoglievano la predetta eccezione preliminare e, dunque, dichiaravano inammissibile il ricorso.
Nel motivare la decisione, assunta, la TP ha innanzitutto ricordato che il ricorso avverso un atto impositivo deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificato dell’atto impugnato (art. 21 Dlgs. n. 546/92). Inoltre, sempre a pena di inammissibilità, la notifica del ricorso deve essere effettuata mediante ufficiale giudiziario, oppure mediante consegna diretta o mediante spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (artt. 16 e 20 del Dlgs. n. 546/92). In ipotesi di consegna diretta, il ricorrente si reca presso l’Ufficio munito di una copia del ricorso, e il funzionario appone sulla stessa il timbro a datario dell’ufficio, ove è attestato il giorno della consegna.
Con riferimento proprio a quest’ultimo punto, i Giudici di Caltanissetta hanno poi precisato che, ai fini della prova della notificazione effettuata direttamente all’Ufficio mediante consegna diretta all’impiegato addetto è previsto che questi ne rilasci ricevuta sulla copia. Tuttavia, la notificazione effettuata mediante consegna diretta deve essere ritenuta inesistente qualora sulla copia del ricorso depositato manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato dell’Ente destinatario, non essendo sufficiente, per considerare completate le modalità della notifica, la dicitura a timbro dell’ente, potendo quest’ultimo essere stato apposto da chiunque e non necessariamente dall’impiegato addetto.
Sebbene non oggetto di pronuncia, va comunque rilevato che l’art. 16, comma 3 del Dlgs n. 546/92, disciplinante le modalità di notifica diretta degli atti, si rivolge espressamente agli atti notificati nei confronti del Ministero delle Finanze e degli Enti Locali, non menzionando gli Agenti della Riscossione. Per questo motivo, alcuni Giudici di merito, anche in caso di apposizione della firma da parte del funzionario, hanno dichiarato l’inammissibilità di un ricorso contro un avviso di mora consegnato direttamente all’Agente della Riscossione (Ctr Lombardia, sentenza n. 4/2007).

La sentenza 948/1/2018 della Ctp Caltanissetta

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