Imposte

Sì al cumulo dell’iperammortamento con gli incentivi per le rinnovabili

di Giuseppe Latour e Andrea Taglioni

Piena cumulabilità tra iperammortamento, superammortamento e incentivi Mise alle rinnovabili, come eolico, solare e idroelettrico. Facendo, così, eccezione alla regola generale che impedisce la somma dei bonus. È il senso di un’ innovativa risposta appena pubblicata tra le Faq del Gestore dei servizi energetici (Gse), per fare chiarezza su alcuni problemi frequenti sollevati dalle imprese.

La richiesta arrivata sul tavolo del Gse riguardava, secondo quanto si legge nel documento, «la possibilità di usufruire, contemporaneamente, degli incentivi del Dm 6 luglio 2012, del superammortamento al 140% sui beni strumentali e dell’iperammortamento al 250% sugli investimenti innovativi». Si parla, in sostanza, del sistema di incentivi del ministero dello Sviluppo economico per sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico: eolico, idroelettrico, biogas, geotermia, solare termodinamico.

Il Gse ricorda, anzitutto, che «ai sensi dell’articolo 29 del Dm 6 luglio 2012 e dell’articolo 28 del Dm 23 giugno 2016, i meccanismi di incentivazione di cui ai medesimi decreti non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati». Fanno, però, eccezione «le disposizioni di cui all’articolo 26 del Dlgs n. 28/2011». Si tratta del decreto di attuazione delle norme europee sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, citato nelle premesse del decreto ministeriale al centro del quesito. All’articolo 26, comma 3 lettera d, è previsto allora che «gli incentivi possano essere cumulabili con la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature».

Agganciandosi a questo riferimento, secondo quanto spiega il Gse, è possibile giustificare il cumulo con superammortamento e iperammortamento. I bonus introdotti, rispettivamente, dalla legge di Stabilità 2016 e dalla legge di Bilancio 2017, vanno infatti «ad incidere sull’imponibile del bilancio delle imprese» e, quindi, «sono equiparabili ad una detassazione del reddito d’impresa, nel caso specifico, riguardante l’acquisto di beni strumentali». Questi sconti, conclude il Gestore, possono «ritenersi compatibili con le condizioni di cumulabilità di cui all’articolo 26 sopra richiamate».

Per completare il quadro, bisogna anche considerare che, sulla cumulabilità di super e iperammortamento con altre forme di agevolazione, l’agenzia delle Entrate aveva già spiegato, con la circolare 4/E del 30 marzo 2017 , «che la maggiorazione del 40 per cento, in quanto misura generale, deve ritenersi fruibile anche in presenza di queste, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali».

In altre parole, il cumulo è possibile purché sia compatibile con la disciplina dettata per le diverse forme di incentivazione. Il chiarimento del Gse risulta, alla luce di queste parole, ancora più rilevante. Perché spiega come il complesso di regole relativo alle rinnovabili vada interpretato ammettendo la possibilità di combinare gli sconti.

Le risposte del Gestore servizi energetici

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