Controlli e liti

Omologabile la proposta transattiva respinta

Le Entrate prendono atto dell'interpretazione contenuta nella legge 147/21

di Giulio Andreani

L’agenzia delle Entrate, rispondendo a uno dei quesiti di Telefisco 2022, ha riconosciuto che la transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter della legge fallimentare può essere omologata forzosamente dal tribunale, non solo quando l’amministrazione finanziaria non si pronuncia sulla proposta di transazione formulatale, ma anche quando tale proposta viene espressamente rigettata. Si tratta di una precisazione importante, con la quale l’agenzia delle Entrate pone fine alla querelle originata dalle modifiche apportate agli articoli 180 e 182-bis della legge fallimentare dall’articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 2020, numero 125, convertito dalla legge 27 novembre 2020, numero 159, sull’interpretazione dei quali era sorto, sia in dottrina sia in giurisprudenza, un contrasto che con il passar del tempo aveva visto prevalere sulla cosiddetta “tesi restrittiva” l’opposta “tesi estensiva”, che è quella ora avallata dall’agenzia.

La presa di posizione espressa a Telefisco 2022 non è tuttavia dovuta al consolidamento dell’indirizzo giurisprudenziale che si è mostrato sempre più favorevole a tale tesi, bensì all’ulteriore modifica legislativa apportata al citato articolo 180 dall’articolo 20 del Dl 118/2021, convertito dalla legge 21 ottobre 2021, numero 147, con la quale la formulazione della norma che disciplina la omologazione forzosa nell’ambito del concordato preventivo è stata allineata a quella dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, stabilendo che in entrambi i casi tale forma di omologazione può essere disposta dal tribunale «in mancanza di adesione» del fisco e quindi tanto in caso di «mancanza di adesione» dovuta all’assenza di una pronuncia quanto in caso di «mancanza di adesione» dovuta al rigetto della proposta.

L’agenzia delle Entrate ha tuttavia tenuto a rimarcare che, nonostante la legittimazione della “tesi estensiva”, resta ferma la facoltà dei suoi uffici di proporre opposizione avverso la omologazione forzosa, ed eventualmente reclamo avverso il decreto di omologazione emesso dal tribunale nonostante l’opposizione, sulla base degli elementi e delle circostanze su cui è stato fondato il rigetto della proposta.

Il confronto fra contribuenti e fisco riguarderà d’ora in poi i motivi di opposizione e reclamo, i quali dovrebbero auspicabilmente attenere soprattutto alla convenienza della transazione, che costituisce il fulcro di questo istituto e segna il discrimine fra proposte da approvare e proposte da bocciare, a dispetto di altri fattori, come la sussistenza di pregresse violazioni delle norme fiscali o dello stato di liquidazione dell’impresa, che non incidono sul calcolo di convenienza comparata che l’agenzia è chiamata a compiere.

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