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Bonus fiere, si parte con la verifica dei requisiti poi click day dal 9 settembre

di Paolo Duranti

  • Quando Dalle ore 10 del 7 settembre 2022 verifica dei requisiti tecnici; dal 9 settembre le domande

  • Cosa scade Prenotazione del voucher per la partecipazione a fiere internazionali in Italia

  • Per chi Imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale

  • Come adempiere Con modello nella sezione del sito del Mise e piattaforma accessibile tramite Cns

1In sintesi

In un’ottica contrassegnata dalla volontà del legislatore di favorire maggiormente la penetrazione delle imprese italiane nei mercati internazionali, il recente decreto “Aiuti” ha introdotto un incentivo di natura finanziaria che – sotto forma di rimborso alle spese sostenute – è finalizzato a sostenere la partecipazione delle imprese a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.

La disposizione è stata attuata con un decreto del 4 agosto 2022, attraverso il quale il Mise ha provveduto a perimetrare con compiutezza l’ambito applicativo dell’incentivo de quo, con particolare riferimento all’individuazione delle tipologie di spese ammesse.

I termini e le modalità di prenotazione del voucher sono stati definiti con decreto direttoriale del 4 agosto scorso.

Le domande posso essere inviate a decorrere dalle ore 10 di venerdì 9 settembre 2022 ma già dalle 10 del 7 settembre è peraltro possibile verificare la sussistenza dei requisiti tecnicie delle autorizzazioni necessarie ai fini dell’accesso all'apposita procedura informatica.

In materia il medesimo Ministero ha successivamente fornito alcuni chiarimenti attraverso alcune Faq.

2L'ambito di applicazione

Possono accedere alla misura tutte le imprese che, a prescindere dalla dimensione, hanno sede sul territorio nazionale e risultano in possesso dei requisiti indicati sub.

Attraverso una Faq pubblicata lo scorso 31 agosto, il Mise ha chiarito che non possono accedere alla misura i soggetti “only REA”, in quanto a tal fine occorrono tutti gli elementi di cui all’articolo 2082 del Codice civile, oltre all’iscrizione nel Registro delle imprese (sezione ordinaria o speciale).

L’agevolazione spetta per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, inserite nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che si tengono nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.

3Le spese ammissibili

Ai fini del contributo sono ammesse le seguenti tipologie di spese, sempreché siano state sostenute - anche se prima del 16 luglio 2022 - per la partecipazione a manifestazioni fieristiche:
• affitto degli spazi espositivi, servizi assicurativi ed altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica;
• allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all'esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
• pulizia dello spazio espositivo;
• trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione delle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi;
• facchinaggio e trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
• servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
• noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
• impiego di hostess, steward ed interpreti a supporto del personale aziendale;
• servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
• attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e alla realizzazione di brochure di presentazione, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica;
• Iva se indetraibile.

Non sono invece ammesse le spese relative ad imposte e tasse.

4La domanda

Nell’istanza il richiedente deve dichiarare:
• di essere il legale rappresentante del soggetto proponente;
• di avere sede operativa in Italia e di risultare attivo presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio competente territorialmente;
• di avere ottenuto l’autorizzazione a partecipare a una o più manifestazioni fieristiche;
• di avere sostenuto o di dover sostenere spese per la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, indicando l’importo del contributo richiesto, pari al massimo al 50% dei costi sostenuti o da sostenere e fermo restando il valore massimo di 10mila;
• di essere a conoscenza che il “buono fiere” viene erogato nei limiti del de minimis;
• di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui all’articolo 25-bis, Dl 50/2022;
• di essere a conoscenza delle finalità del “buono fiere”, nonché delle spese che il medesimo copre;
• di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione anche volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;
• di non essere destinatario di sanzioni interdittive ex articolo 9, comma 2, lettera d), Dlgs 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
• l’indirizzo Pec dell'impresa e l’Iban relativo al conto corrente bancario intestato al soggetto richiedente.

5La procedura finalizzata alla richiesta del “buono”

Ai fini dell’ottenimento del “buono fiere”, il rappresentante legale dell’impresa deve presentare in via telematica un’apposita richiesta, attraverso la procedura informatica - accessibile tramite Cns (Carta nazionale dei servizi) - e il modello disponibili nella sezione dedicata del sito web del Mise.

La procedura sarà disponibile dalle 10.00 alle 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022.

All’istanza di accesso al buono non dev’essere allegata alcuna documentazione: lo ha chiarito una Faq pubblicata nei giorni scorsi dal Mise.

Il contributo può essere chiesto una sola volta; in caso di presentazione di più richieste in successione tra loro, viene presa in considerazione soltanto l’ultima domanda regolarmente trasmessa.

Dalle 10.00 del 7 settembre alle 10.00 del 9 settembre, comunque, è possibile verificare la sussistenza dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni – ad esempio, la validità della Carta nazionale dei servizi e il possesso dei poteri di rappresentanza - per poi accedere alla procedura informatica.

6L’assegnazione del buono

Il buono sarà assegnato dal ministero dello Sviluppo economico in ragione dell’ordine temporale di ricezione delle domande e – come già anticipato – nei limiti del regolamento de minimis.

Il contributo non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell’articolo 108 del Tfue o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del regolamento de minimis.

7L’istanza di rimborso e l’accredito

Ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, il beneficiario è tenuto a presentare, attraverso l’apposita procedura informatica, un’apposita istanza di rimborso degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche; con un successivo provvedimento del Mise saranno stabilite modalità e termini di invio di tale domanda.

All’istanza di rimborso devono essere allegati i seguenti documenti:
• una fotocopia del buono fiere e delle fatture attestanti le spese sostenute, con il relativo dettaglio;
• la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle spese;
• una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuta ed effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è chiesto il rimborso stesso (per le manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022, detta dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2023).

Effettuati i relativi controlli, il Mise, previa comunicazione all’azienda interessata, procederà all’accredito degli importi spettanti entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica della regolarità del Durc e dell’assenza di inadempimenti ai sensi dell’articolo 48-bis, Dpr 602/1973.La norma impone inoltre al soggetto beneficiario di adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ex articolo 1, comma 125, legge 4 agosto 2017, n. 124.

8La revoca del contributo

È prevista la revoca dell’agevolazione nei seguenti casi:
• non veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario;
•assenza o venir meno di uno o più dei requisiti di accesso;
• incompletezza della documentazione prodotta;
• irregolarità non sanabile della documentazione prodotta;
• violazione del divieto di cumulo;
• esito negativo dei controlli.

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