Controlli e liti

Corte Ue, le operazioni non fatturate già comprendono l’Iva

La Corte di giustizia: senza chance di detrazione l’imposta si considera incorporata nell’importo accertato

Nel determinare la base imponibile di un’operazione tra soggetti passivi Iva che sia stata occultata, si deve ritenere che gli importi versati e percepiti, come ricostruiti dall’Amministrazione fiscale, includano già l’imposta.

Tale principio, a garanzia della neutralità dell’Iva, vale se non esiste una norma interna che consente al soggetto passivo di detrarre e ripercuotere successivamente l’Iva in questione, nonostante l’evasione.

Con la sentenza causa C-521/19, la Corte di giustizia fissa un limite al potere accertativo delle Autorità finanziarie e, sebbene riconosca la lotta all’evasione fiscale come uno degli obiettivi fondamentali della disciplina dell’Iva, ritiene anche che gli Stati membri, e quindi i propri organi amministrativi e giurisdizionali, a tal fine non possano utilizzare qualunque mezzo. La determinazione della base imponibile, ad esempio, non può di per sé servire a sanzionare i soggetti passivi anche in presenza di frode.

Nel caso esaminato, a fronte di un servizio di intermediazione B2B, il prestatore (spagnolo) riceveva pagamenti in contanti e non procedeva ad emettere alcuna fattura né presentava alcuna dichiarazione Iva. L’amministrazione finanziaria procedeva alla ricostruzione di tali redditi in capo allo stesso ritenendo che tali importi non includessero l’Iva. In seguito al ricorso del contribuente, la questione arrivava dinanzi alla Corte superiore di giustizia (della Galizia) la quale sospendeva il procedimento chiedendo alla Corte europea di pronunciarsi sulla compatibilità della norma interna, e della giurisprudenza che la interpreta, secondo la quale qualora l’amministrazione tributaria scopra operazioni occulte soggette ad Iva non fatturate, tale imposta deve ritenersi inclusa nel prezzo concordato dalle parti per tali operazioni.

La Corte conclude con una risposta affermativa. Quando il diritto nazionale non offre al soggetto passivo accertato la possibilità di ripercuotere e detrarre successivamente l’Iva in questione, gli importi accertati come percepiti dal contribuente relativi alle operazioni occultate al Fisco devono essere intesi come già comprensivi dell’Iva. Una soluzione diversa comporterebbe una lesione del principio di neutralità facendo gravare l’onere dell’imposta sul prestatore che, da un lato (per espressa previsione della normativa spagnola (articolo 89, paragrafo 3, punto 2, della legge 37/1992), non potrebbe detrarre l’Iva sugli acquisti dei beni/servizi relativi all’operazione non fatturata, dall’altro, si troverebbe a versare l’imposta sulla base imponibile come accertata.

Sebbene non esista nell’ordinamento nazionale una norma analoga, non mancano i casi in cui, in un contesto di evasione fiscale, l’organo accertativo recuperi in capo al prestatore l’Iva non versata disconoscendo il diritto alla detrazione degli acquisti di beni e servizi afferenti. A tali pretese fiscali il contribuente può opporre la garanzia del principio di neutralità, alla luce della sentenza della Corte di giustizia, talché, se non è ammessa la detrazione, l’Iva va considerata compresa nel corrispettivo percepito e null’altro è dovuto dal contribuente all’Erario a titolo di imposta sul valore aggiunto.

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