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La holding perde la detrazione Iva se manca il nesso diretto e immediato

La Corte di giustizia pone un vincolo sulle prestazioni acquistate da terzi e conferite alle società figlie se manca in primo luogo un nesso diretto e immediato tra le prestazioni e le operazioni proprie

di Matteo Dellapina

Uno dei capisaldi del sistema Iva è proprio il diritto alla detrazione che garantisce il pieno rispetto del principio della neutralità di tale imposta. Ma in molti casi tale principio subisce una vera e propria compressione, giustificata da esigenze superiori.

Nella vicenda decisa dalla Corte di Giustizia (Finanzamt R, C-98/21) la negazione della detrazione Iva va ricercata in quell'assenza di legame, quale nesso diretto e immediato, tra le prestazioni che la holding acquista da terzi (poi fornite alle figlie in cambio di partecipazioni agli utili) e le operazioni proprie della controllante (si veda il precedente articolo «Holding che fornisce servizi alle controllate, il recupero dell'Iva assolta sugli acquisti non è automatico»).

Qui si innesta l’indirizzo giurisprudenziale unionale (Marle Participations, C-320/17) secondo cui nelle società holding miste, se la partecipazione sia accompagnata da un’interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società di cui si sono acquisite le partecipazioni, costituisce un’attività economica ove essa implichi il compimento di operazioni soggette a Iva.

Cosicché per le prestazioni a titolo oneroso, soggette a imposta e rientranti in tale interferenza, la holding mista sarà un soggetto passivo titolare di un diritto "proporzionale" alla detrazione dell’Iva.

L’aspetto peculiare del sistema delle detrazioni è quello di esonerare l’imprenditore dall’Iva dovuta o assolta nell’ambito di tutte le sue attività economiche: infatti il meccanismo dell’imposta garantisce la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di queste, purché risultino, in linea di principio, soggette a Iva.

Per poter beneficiare del diritto alla detrazione, come ricordato dalla lettera a) dell’articolo 168 della Direttiva Iva 2006/112/CE, occorre che vengano rispettate due condizioni:

• l’interessato dev’essere un «soggetto passivo» ai sensi della Direttiva Iva e

• i beni e i servizi invocati a fondamento di tale diritto devono essere utilizzati a valle dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette a imposte, mentre a monte, tali beni devono essere ceduti o tali servizi devono essere forniti da un altro soggetto passivo, ossia deve sussistere il cd. nesso diretto e immediato (Cgue, The Cancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge, C-316/18, sentenza del 3 luglio 2019).

Il tema della detrazione Iva tocca in particolar modo anche la sfera delle società holding. Infatti è bene rammentare che in base a un forte e consolidato orientamento della giurisprudenza unionale (Ryanair, C-249/17 & C&D Foods Acquisition, C-502/17), il mero acquisto e la mera cessione di partecipazioni societarie non costituiscono di per sé un’attività economica ai sensi della Direttiva Iva che conferisce al soggetto che le abbia effettuate la qualifica di soggetto passivo, dato che la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile.

La riscossione poi di un eventuale dividendo, frutto di tale partecipazione o di una plusvalenza in seguito alla sua cessione, risulta infatti dalla mera proprietà del bene.

Cosicché una società holding, il cui unico scopo sia quello di acquisire partecipazioni in altre società, non avrà né la qualità di soggetto passivo ai sensi dell’articolo 9 della Direttiva Iva 2006/112/CE e neppure il diritto alla detrazione.

Le indicazioni della Corte di giustizia

Riprendendo brevemente la vicenda decisa dalla Corte di Giustizia l’8 settembre 2022, a conclusione della causa Finanzamt R (C-98/21), è stato ritenuto anzitutto che il sistema delle detrazioni sia inteso unicamente a esonerare interamente l’imprenditore dall’Iva dovuta o assolta nell’ambito delle sue attività economiche, cosicché le spese connesse non alle operazioni tassate compiute dal soggetto passivo, bensì a operazioni effettuate da un terzo non possono conferire un diritto a detrazione per tale soggetto passivo (Vos Aannemingen, C-405/19, sentenza del 1° ottobre 2020).

Da qui, senza addentrarci nella nodosa vicenda fattuale, i giudici unionali hanno ritenuto che una società holding, esercente operazioni imponibili a valle a favore di società figlie, non ha diritto di detrarre l’Iva a monte sulle prestazioni che essa acquista presso terzi e che essa conferisce alle figlie in cambio della concessione di partecipazioni agli utili generali qualora:

a) le prestazioni acquistate a monte non presentino nessi diretti e immediati con le operazioni proprie delle holding, bensì con le attività perlopiù esenti delle figlie;

b) tali prestazioni non possano essere imputate al prezzo delle operazioni imponibili sotto forma di prestazioni rese alle figlie;

c) tali prestazioni non rientrino negli elementi di costo generali dell’attività economica propria delle società holding.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.

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