Imposte

Nei Pir alternativi vale lo status della Pmi alla data di investimento

La risposta a interpello 243/2023 delle Entrate: non rilevanti quotazioni o delisting non prevedibili dalla Srg

di Alessandro Germani

L’inclusione o meno di un’impresa nell’ambito di quelle ricomprese nell’indice Ftse Mib o Ftse mid cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati rileva all’atto dell’investimento per un Pir alternativo, non rilevando ciò che avviene successivamente se indipendente dalla volontà della Sgr e non prevedibile alla data di investimento in base alle informazioni possedute. È questa la conferma della risposta a interpello 243/2023 delle Entrate.

Una Sgr gestisce dei Fia (fondi di investimento alternativi) italiani riservati mobiliari istituiti in forma chiusa, fra cui un fondo di private equity. Il regolamento di tale fondo è stato modificato per renderlo compliant all’articolo 13-bis del Dl 124/19 in materia di Pir alternativi.

I Pir sono dei contenitori all’interno dei quali figurano strumenti finanziari che consentono di investire in determinate imprese e che sotto certe condizioni e trascorsi cinque anni permettono di ottenere una completa detassazione dell’investimento in termini sia di redditi di capitale (dividendi e interessi) sia di capital gain (plusvalenza da cessione).

Al momento vi sono i Pir ordinari destinati per lo più alla clientela retail con limiti più contenuti (40mila euro annuale e 200mila euro totali) e i Pir alternativi per prodotti più illiquidi per una clientela più sofisticata con limiti pari a 300mila euro annuale e 1,5 milioni di euro totale. Ai sensi del comma 2-bis del citato articolo 13-bis i Pir alternativi debbono investire per almeno il 70% in imprese differenti da quelle inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Mid cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Ciò significa investire, di fatto, in Pmi e in segmenti più illiquidi e rischiosi.

Va capito quindi quale sia il momento per rilevare tale condizione. Per i Pir ordinari (Pir 3.0) la circolare 3/E/2018 (paragrafo 7) ha chiarito che la verifica circa l’inclusione nell’indice Ftse Mib o indici equivalenti di una determinata società va effettuata da parte dell’intermediario al momento di effettuazione dell’investimento, in quanto non rilevano le modifiche successive, quali eventi non prevedibili da parte dell’investitore e indipendenti dalla sua volontà. Per le Entrate tale principio affermato in relazione ai Pir ordinari si applica, in linea di principio, a tutte le tipologie di Pir, inclusi i Pir alternativi.

Ciò comporta che la Sgr sarà tenuta a verificare le caratteristiche degli investimenti dell’attivo del Fondo alla data di acquisto, ivi compresa l’esclusione o meno negli indici Ftse Mib o Ftse Mid cap della Borsa italiana.

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