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Iva addebitata per errore su operazioni esenti, maxi sanzioni fuori rotta con la Ue

I principi comunitari impongono la proporzionalità rispetto alla violazione ma la risoluzione 51/E non ne tiene conto

di Barbara Rossi

La risoluzione 51/E/2021 è intervenuta sull’ambito applicativo dell’articolo 6, comma 6, del Dlgs 471 del 1997 giungendo a conclusioni che non tengono conto dei principi comunitari in merito alla proporzionalità delle sanzioni. Più precisamente, l’agenzia delle Entrate si limita a riprendere i principi enunciati dalla Cassazione (sentenza 24283/2020) chiarendo che la norma opera solo nel caso in cui l’Iva sia stata applicata in misura superiore rispetto all’aliquota corretta e non anche in caso di operazione originaria esente o non imponibile. Conseguentemente secondo l’Agenzia:

• nel caso di addebito dell’Iva in misura superiore a quella effettiva (errore di aliquota: ad esempio 22%, anziché 4%), trova applicazione la sanzione fissa (compresa fra 250 euro e 10mila euro) e rimane fermo in capo al cessionario/committente il diritto alla detrazione;

• nel caso di addebito dell’Iva per operazioni esenti o non imponibili opera invece la sanzione pari al 90% dell’ammontare dell’imposta, nonché il recupero dell’imposta.

L’applicazione delle sanzioni sostanziali (e del recupero dell’imposta) per le operazioni esenti (così come per quelle non imponibili) è eccessivamente penalizzante nei confronti del cessionario/committente che in buona fede ha ricevuto una fattura formalmente corretta con applicazione dell’Iva ordinaria, secondo le valutazioni sostanziali effettuate dal fornitore.

Le operazioni esenti sono una delle casistiche principali di possibile errore di qualificazione, sia perché vanno applicate in maniera restrittiva (rendendo talvolta complesso accertare la sussistenza di tutti i requisiti) sia perché possono esservi difficoltà interpretative.

La Corte di giustizia sul punto ha recentemente sancito l’illegittimità delle sanzioni proporzionali ove, in assenza di frode, l’Iva sia stata addebitata su un’operazione che doveva essere qualificata invece come esente (sentenza causa C-935/19 del 15 aprile 2021) e ne ha riconosciuto la detrazione in capo al cessionario che in buona fede» ha subito le valutazioni sostanziali operate dal fornitore.

La Ctr Lombardia con la sentenza 2270/1/2021 (si veda l’articolo) ha accolto tali recenti indicazioni comunitarie confermando l’applicazione dell’articolo 6 dell’articolo 6 del Dlgs 471/97 anche per le operazioni esenti.

I chiarimenti delle Entrate erano attesi anche alla luce delle recenti discussioni in materia (si vedano il principio di interpretazione del modulo Iva del Sole 24 Ore e la norma di comportamento dell’Aidc di Milano) proprio anche a seguito delle pronunce della Cassazione (oltre a quella di novembre si veda anche la sentenza 10439/2021) che paiono eccessivamente restrittive rispetto al dettato e allo spirito della norma stessa.

La pronuncia dell’Agenzia si limita ad uniformarsi alla prima sentenza della Cassazione e si pone in contrasto con i principi comunitari di proporzionalità (recentemente ribaditi). Inoltre, la nuova norma è una norma di sistema che mira a preservare il diritto alla detrazione in capo al cessionario/committente con la finalità di garantire in modo semplificato ed efficiente il recupero immediato dell’imposta (ove la stessa sia stata assolta dal cedente/prestatore, in modo tale da non arrecare alcun danno all’erario). Non si comprende, quindi, come non possa trovare applicazione anche per le operazioni esenti. Si auspica, quindi, che l’Agenzia possa rivedere la propria posizione tenendo debitamente conto anche delle pronunce comunitarie.

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.
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