Controlli e liti

Ravvedimento, sanzioni rimborsabili se cade il presupposto impositivo

La richiesta di rimborso si basa su una sentenza favorevole ottenuta dopo aver pagato

In mancanza del presupposto impositivo del tributo, il pagamento eseguito dal contribuente a titolo di ravvedimento operoso può essere chiesto integralmente a rimborso, anche per la parte relativa alle sanzioni, non sussistendo alcuna responsabilità del contribuente per comportamento illegittimo. È quanto afferma la Ctp di Palermo con la sentenza 2473/07/2022 (presidente Palma, relatore Caponetto).

Una società incaricata della gestione del servizio di parcheggi a pagamento nel Comune di Palermo ricorre al ravvedimento operoso per sanare alcuni omessi versamenti della tassa sui rifiuti (Tari) per gli anni 2014-2019: versa una somma complessiva superiore a 500mila euro, comprensiva delle sanzioni ridotte previste dalla legge. In seguito, la società ottiene talune pronunce favorevoli, passate in giudicato per mancata impugnazione, relativamente alla Tari dovuta per precedenti annualità d’imposta. La società chiede pertanto al Comune il rimborso di tutte le somme versate con ravvedimento operoso per gli anni 2014-2019, rilevando la carenza del presupposto impositivo della Tari e facendo valere le pronunce su cui si è formato il giudicato.

Stante il silenzio del Comune sulla richiesta di rimborso, la società propone ricorso alla Ctp di Palermo, che lo accoglie integralmente. I giudici rilevano anzitutto che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, ordinanza 28844/20), il contribuente è ammesso a correggere ogni tipo di errore: pertanto anche il ravvedimento operoso è ritrattabile e modificabile, non essendo tenuto il contribuente a pagare più di quanto previsto dalla legge.

In tema di sanzioni, però, la Ctp prende atto che c’è un orientamento contrario della Suprema corte (viene citata la sentenza 6108/16) secondo cui – salvo il caso di errore essenziale e riconoscibile – non sono ripetibili le sanzioni versate a titolo di ravvedimento operoso, perché l’istituto implica il riconoscimento della violazione e dei presupposti per l’applicabilità della sanzione, rappresentando una scelta del contribuente finalizzata al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Ciò nonostante, la Ctp rileva che il mancato rimborso delle sanzioni si porrebbe in palese contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento in materia di sanzioni tributarie, che sono conseguenza di una responsabilità per comportamento illegittimo del contribuente. Nel caso di specie, l’imposta non era dovuta per mancanza oggettiva del presupposto impositivo del tributo, come confermato dal giudicato formatosi sulle ulteriori annualità d’imposta. Ne consegue che nessuna responsabilità di natura fiscale era ascrivibile alla società e dunque non potevano esserle applicate sanzioni, che vanno rimborsate così come le imposte e i relativi interessi.

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