Contabilità

Fondazioni non Ets ma già beneficiarie con scadenza a dicembre

Gli operatori attendono il calendario ufficiale del ministero del Lavoro

di Gabriele Sepio

In relazione al 5 per mille, ecco alcune delle questioni operative più diffuse su cui il ministero del Lavoro dovrebbe a breve diffondere i chiarimenti a integrazione di quelli già pubblicati lo scorso 18 marzo. Prima fra tutti c’è la questione legata alla possibilità di avvalersi della cosiddetta remissione in bonis anche per gli enti che risulteranno iscritti al Runts successivamente alla data del 10 aprile. In questo caso è da ritenere che gli enti potranno considerare la scadenza del 30 settembre al fine di poter partecipare al riparto del 5 per mille per l’anno 2022. Tuttavia entro questa data potrebbe non essere sufficiente aver inoltrato l’istanza di iscrizione al Runts, accompagnata dalla relativa opzione per il 5 per mille. Entro il 30 settembre, infatti, dovrebbero aver completato anche la procedura di iscrizione e acquisito la qualifica di Ets. Questo in considerazione di quanto previsto dal Dpcm 23 luglio 2020, che all’articolo 1 prevede espressamente che per ciascun anno finanziario venga assegnata una quota del 5 del mille dell’Irpef a sostegno degli enti che risultano «iscritti nel nuovo registro».

Altro tema di grande interesse riguarda tutte le Fondazioni e associazioni che operano nei settori delle Onlus (previsti dal Dlgs 460/1997) e che ad oggi risultano inserite negli elenchi permanenti del 5 per mille ma ancora non sono iscritte nel Runts. Si tratta di una specifica categoria ammessa nell’elenco degli enti del volontariato fino al 2021 e che oggi dovranno fare i conti con le nuove regole. Pertanto al fine di mantenere l’accreditamento al 5 per mille dovranno necessariamente provvedere all’iscrizione al Runts. Per questa tipologia di enti, tuttavia, il termine massimo per rientrare nella distribuzione della quota del 5 per mille 2022, potrebbe non essere necessariamente quello del 30 settembre. Dal momento che risultano già inseriti negli elenchi permanenti potrebbero beneficiare di un maggior lasso di tempo e tenere conto della scadenza del 31 dicembre. Data entro la quale il ministero è chiamato a pubblicare l’elenco degli ammessi e esclusi al beneficio.

Discorso diverso per imprese sociali e cooperative sociali che, in quanto enti del terzo settore, potranno continuare ad accedere al 5 per mille, a patto che non siano costituite in forma societaria. Pertanto qualora tali tipologie di enti fossero già inseriti nell’elenco permanente del 5 per mille pubblicato dal ministero del Lavoro, dovrebbero partecipare al riparto per l’anno 2022 senza che vi sia alcuna necessità di rinnovare l’accreditamento. Qualora, al contrario, alla data dell’11 aprile ancora non dovessero aver provveduto ad accreditarsi dovrebbero scattare i termini sopra indicati. Pertanto anche coop e imprese sociali potranno tenere in considerazione il termine del 30 settembre.

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