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Fattura elettronica, obbligo allargato a tutti i forfettari dal 2024

Il valore di ricavi o compensi superiori a 25mila euro conseguito nel 2022 non fa scattare il passaggio all’e-fattura dal 2023

A partire dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fattura elettronica per i contribuenti forfettari, in regime di vantaggio e le associazioni sportive dilettantistiche anche se nel corso del 2022 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 25mila euro: questa ricostruzione del dato normativo, la cui lettura potrebbe avere generato qualche dubbio negli operatori, trova fondamento anche nelle indicazioni rese dalle Entrate con la circolare 26/E del 2022 in tema di esterometro. Sono stati infatti eliminati gli esoneri soggettivi all’utilizzo obbligatorio del tracciato Xml di fatturazione seppure cona una progressività così determinata.

A regime, e quindi a partire dalle operazioni realizzate dal 2024, l’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127 del 2015 non conterrà alcuna esclusione soggettiva: l’articolo 18 del Dl 36/2022, nel modificare la disposizione di riferimento ha tuttavia disposto che, dal 1° luglio 2022, l’estensione dell’obbligo trova applicazione ai soggetti che nell’anno precedente (e quindi nel corso del 2021) abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro, disponendo altresì che la stessa estensione riguarderà dal 1° gennaio 2024 tutti i restanti soggetti (ovvero le cosiddette micro-partite Iva). Nulla sembra essere indicato quanto al periodo di imposta 2022 in relazione a quei contribuenti che, avendo aderito a uno dei regimi agevolati, avessero superato solamente in tale annualità, e non anche nel 2021, la soglia di esclusione. Il caso potrebbe essere quello di un contribuente forfettario con compensi inferiori ai 25mila euro nel 2021, e di conseguenza escluso dall’operatività dell’obbligo dallo scorso luglio, ma che nel corso del 2022 potrebbe avere superato tale soglia. La normativa si limita infatti a parametrare il rispetto dei limiti di ricavi o compensi operando un generico riferimento all’anno precedente, rinviando al 2024 per tutti i restanti soggetti che risultassero sotto soglia.

A chiarire il quadro di riferimento sono sicuramente le indicazioni ritraibili dal documento di prassi rilasciato dalle Entrate il 13 luglio scorso a commento delle nuove modalità di comunicazione dei dati con l’estero (esterometro): nel dettaglio con la risposta 1.3, le Entrate si sono soffermate sull’adempimento esterometro e sui soggetti tenuti alla trasmissione.

Nel ricordare che, alla luce delle nuove disposizioni, la regola generale in materia di documentazione delle operazioni, ossia la fatturazione elettronica via Sdi, non prevede più deroghe di ordine soggettivo, applicandosi a tutti coloro che svolgono attività d’impresa, arte o professione, è stato precisato come l’estensione in corso d’anno 2022 a soggetti prima esclusi ha spinto il legislatore a una certa gradualità, stabilendo comunque che l’obbligo valga a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.

Quindi, conclude l’Agenzia, dal 1° gennaio 2024 l’obbligo non sconterà più alcuna deroga di ordine soggettivo. Appare pertanto accertato come i contribuenti prima esclusi, non obbligati dal 1° luglio 2022 perché con ricavi o compensi del 2021 inferiori al limite indicato, saranno tenuti esclusivamente a decorrere dal 2024, non rilevando ai fini dell’avvio dell’obbligo di e-fattura quanto percepito nel corso del 2022.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.

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