Imposte

Nell’agricoltura 4.0 perizie rilasciate anche da agronomi

Estensione anche a periti agrari e ad agrotecnici laureati

di Francesco Giuseppe Carucci

Agronomi e agrotecnici in campo per attestare i beni «Industria 4.0» in agricoltura. In sede di conversione in legge del Dl 77 del 31 maggio 2021, recante il Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato introdotto l'articolo 56-ter che, al comma 1, è intervenuto sulla disciplina degli oneri documentali per la corretta fruizione, da parte delle aziende agricole, del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi aventi le caratteristiche «Industria 4.0».

La legge di bilancio 2020, con l'articolo 1, commi 184-197, ha istituito i crediti d'imposta fruibili dalle imprese che abbiano effettuato nel periodo d'imposta 2020 investimenti in beni strumentali nuovi. La legge di bilancio 2021, con i commi 1051-1063 dell'articolo 1, ha potenziato quei crediti d'imposta con riferimento agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che nel predetto termine del 31 dicembre 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e gli sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20 per cento.

Tra gli altri oneri a cui adempiere, l'impresa che intende fruire del credito d'imposta per l'acquisizione di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0» e di beni immateriali ad essi connessi, deve acquisire una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o perito tecnico industriale, o da un ente di certificazione, attestante la riconducibilità dei beni oggetto di investimento agli allegati A) e B) alla legge 232 del 2016 e l'interconnessione al sistema aziendale. Nel caso di beni di valore unitario inferiore a 300 mila euro, è possibile ovviare all'acquisizione della perizia redigendo una dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo le disposizioni del Dpr 445/2000.

In virtù dell'articolo 56-ter, comma 1, del Dl «Semplificazioni», la perizia attestante il possesso delle caratteristiche tecniche dei beni acquisiti dalle imprese del comparto agricolo potrà essere rilasciata anche «da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato, o da un perito agrario».

La nuova disposizione interviene sull'articolo 1, comma 195, della legge 160/2019 che disciplina l'adempimento documentale per la corretta fruizione del credito d'imposta a fronte degli investimenti effettuati nel periodo d'imposta 2020 o, entro lo scorso 30 giugno a condizione che entro il 31 dicembre 2020 siano stati corrisposti ai fornitori acconti pari almeno al 20% del costo di investimento. Invece, a disciplinare l'onere documentale per la fruizione dell'attuale credito d'imposta «Transizione 4.0» è l'articolo 1, comma 1062, della legge 178/2020 che non è stato chiamato in causa dall'articolo 56-ter. In assenza di chiarimenti al riguardo, considerato che il tenore delle due disposizioni è il medesimo, si ritiene che l'omissione del riferimento alla legge 178/2020 sia frutto di una svista del legislatore con la conseguente possibilità di acquisire una perizia redatta da agronomo o perito agrario a da un agrotecnico laureato anche per i nuovi investimenti.

Da tener presente, inoltre, che i termini entro cui la perizia deve essere acquisita non risultano specificati dalle due norme richiamate. Non perviene alcun suggerimento in proposito neanche dalla recente circolare 9/E del 23 luglio. Data l'analogia dell'attuale disciplina con la disciplina del previgente iperammortamento, è lecito ritenere che la soluzione possa essere contenuta nella circolare 4/E/2017 con la quale l'Agenzia ebbe modo di chiarire che la dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia si sarebbero dovute acquisire entro il periodo di imposta dell'entrata in funzione del bene, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta di interconnessione dei beni al sistema aziendale.

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