Adempimenti

Crediti di imposta da fondi Pnrr con indicazione nel quadro RU

Le istruzioni a Redditi e la risoluzione 68/E/2021 inducono a maggiore attenzione nel monitoraggio dei tax credit. Vanno segnalati gli importi degli investimenti prenotati e da completare entro l’anno

di Giorgio Gavelli

Dalla lettura combinata delle istruzioni al quadro RU del modello Redditi 2022 e della risoluzione 68/E del 30 novembre 2021 emerge un quadro di maggiore attenzione su alcuni crediti d’imposta fruiti nel 2021.

Il monitoraggio

La prima questione riguarda i crediti d’imposta citati dalla risoluzione 68/E in quanto finanziati con risorse Pnrr in base alla decisione Ecofin del 13 luglio 2021. Si tratta dei seguenti bonus:

•beni strumentali materiali «4.0» (articolo 1, comma 189, legge n.- 160/2019 e articolo 1, commi 1056 e 1057 legge 178/2020);

•beni strumentali immateriali «4.0» (articolo 1, comma 190, legge n. 160/2019 e articolo 1, comma 1058, legge 178/2020);

•beni strumentali immateriali ordinari (articolo 1, commi 1054-1055, legge 178/2020);

•attività di ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica «4.0» e altre attività innovative di cui ai commi 198 e seguenti dell’articolo 1 della legge 160/2019;

•credito d’imposta formazione «4.0» (articolo 1, commi 46 e seguenti, legge n. 205/2017 e articolo 1, commi da 78 a 81, legge 145/2018).

La risoluzione afferma che «ai fini del puntuale monitoraggio» di tale misura agevolative, oltre agli appositi codici tributo, interviene l’indicazione in dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti beneficiari, appunto nel quadro RU. Ciò ha fatto sorgere diverse perplessità, in relazione agli effetti di una eventuale omissione dell’indicazione del credito in tale quadro, non solo per i crediti fruiti nel 2021 ma anche per quelli del 2020, per i quali l’indicazione dell’Agenzia è intervenuta l’ultimo giorno utile per la presentazione. Attualmente è pacifico (circolare 13/E/2017, risposte ad interpello n. 47/2018, 396/2021 e 648/2021) che l’omessa indicazione nel modello dichiarativo non ha alcun effetto sul legittimo utilizzo del credito d’imposta da parte del beneficiario, potendo essere integrata senza problemi con dichiarazione integrativa in quanto nessuna norma (contrariamente ad alcuni crediti d’imposta del passato, su cui peraltro la giurisprudenza appare divisa) ne prevede la decadenza per questo motivo. Nessun cenno in tal senso, del resto, si ritrova nel quadro RU del modello Redditi 2022, a fronte, invece, della assai discussa indicazione contenuta nelle istruzioni al quadro RS, prospetto «Aiuti di Stato», in base alla quale, ai sensi dell’articolo 52 della legge n. 234/2012, l’adempimento degli obblighi finalizzati alla compilazione del Registro nazionale aiuti di Stato (Rna) costituisce «condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti». Per cui, ad oggi, nulla lascia intendere che il monitoraggio delle risorse Pnrr abbia modificato il ruolo meramente indicativo della compilazione del quadro RU del modello Redditi, con tutte le conseguenze del caso.

Beni «prenotati»

Nell’ambito del discorso precedente si inserisce una nuova indicazione contenuta nelle istruzioni al quadro RU. Diversamente dallo scorso anno, viene detto chiaramente che va indicato (a rigo RU5, colonna 2) l’ammontare del credito d’imposta “opzionato” per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2022 (attualmente 31 dicembre in virtù dell’articolo 3-quater del decreto Milleproroghe) per i quali, entro la fine del 2021, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto. I relativi investimenti vanno riportati a rigo RU140. Al di là che, quindi, potrà accadere che la dichiarazione venga presentata quando i beni non sono ancora terminati/consegnati, è evidente che si tratta di crediti “sospesi”, condizionati alla consegna/ultimazione del bene (e alla sua interconnessione per quelli 4.0). A rigo RU5, colonna 3, va indicato invece l’ammontare del credito d’imposta maturato nel 2021 per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2021 “prenotati” entro 15 novembre 2020, l’importo dei quali va riportato a rigo RU120. In proposito dovrebbe essere chiarito che non ci sono conseguenze sia per chi non ha indicato il relativo credito d’imposta in Redditi 2020 sia per chi aveva, nel dubbio, già provveduto a riportarlo.

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