Imposte

Imprese, contributi non deducibili dal reddito senza rivalsa sul lavoratore

L’importo accertato sul datore di lavoro è sempre sanzionatorio

di Luca Gaiani

Non sono deducibili dal reddito di impresa e dall’imponibile Irap i contributi previdenziali a carico dei dipendenti, accertati dall’Inps in capo al datore di lavoro con divieto di rivalsa sul lavoratore. Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta 412/2022 di ieri secondo cui si tratterebbe di oneri aventi natura sanzionatoria. Con riferimento, invece, ai contributi originariamente a carico del datore di lavoro, la deduzione è ammessa nell’anno in cui l’onere assume certezza a seguito del pagamento.

L’interpello oggetto della risposta 412 riguarda una società che ha ricevuto dall’Inps la diffida al pagamento di contribuiti di annualità pregresse. La società avrebbe erroneamente calcolato il massimale contributivo di taluni dipendenti, a seguito di una loro erronea rappresentazione della propria posizione previdenziale, sicché risultavano dovuti ulteriori oneri, in parte a carico del lavoratore e in parte a carico dell’impresa, che l’Inps ha interamente richiesto quest’ultima.

Un primo dubbio della società riguarda la deducibilità dei contributi del dipendente, in assenza, come nel caso, di rivalsa sul lavoratore per effetto di quanto stabilito dall’articolo 23 della legge 218/1952. Secondo l’istante, la deduzione sarebbe consentita, trattandosi di onere inerente e tenendo conto che l’articolo 95 del Tuir ammette la deducibilità anche delle erogazioni liberali a favore dei dipendenti. Inoltre, l’assunzione dell’onere a carico del datore di lavoro non deriverebbe da una qualificazione sanzionatoria dell’onere stesso, dato che il mancato pagamento non dipendeva da una violazione dell’impresa, ma da una errata comunicazione del dipendente. L’Agenzia risponde negativamente al quesito del contribuente sottolineando che, per costante orientamento della Cassazione, l’importo dei contributi accertato sul datore di lavoro che non può costituire oggetto di rivalsa ai sensi della citata legge 218 ha sempre natura sanzionatoria. Conseguentemente, stante l’indeducibilità delle sanzioni, anche i contributi non oggetto di rivalsa, resteranno indeducibili sia ai fini Ires che ai fini Irap.

Un secondo quesito – limitato alla parte di contributi sin dall’origine a carico del datore di lavoro – riguarda l’imputazione a periodo dell’onere. Nell’anno in cui sono stati ricevuti gli accertamenti la società ha iscritto le somme in un fondo del passivo senza operare la deduzione, avendo qualificato l’onere come “accantonamento” (onere non certo). L’Agenzia, confermando la tesi della società, ritiene corretto dedurre i contributi accertati al momento del pagamento, quando cioè l’onere assume carattere di certezza, con ciò rispettando la qualificazione di accantonamento originariamente attribuita all’onere.

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