Adempimenti

Country by country reporting senza rettifiche fiscali

di Giacomo Albano e Marcantonio Zago

La redazione del Country by country reporting si basa sui dati contabili, a prescindere dalla loro valenza fiscale. Il provvedimento del direttore delle Entrate del 28 novembre 2017 affronta alcuni dubbi delle imprese in vista della scadenza del 9 febbraio per l’invio dei dati.

Nonostante i chiarimenti anche in ambito internazionale (documento Ocse «Guidance on the implementation of country-by-country report») restano dubbi applicativi per imprese e professionisti, anche sulla fonte da cui attingere i dati necessari per la compilazione del report. Nella compilazione della tabella 1 – nella quale vanno indicati i dati finanziari riguardanti la distribuzione dei redditi, imposte e attività per giurisdizione fiscale – il dubbio è se sia possibile considerare anche gli aggiustamenti fiscali ai dati di bilancio, indicati nel modello Redditi 2017. Sul punto sembra utile rifarsi al provvedimento del 28 novembre 2017 dove si elencano le fonti dei dati per la compilazione del report, che hanno esclusivamente natura contabile, non consentendo una rettifica dei dati con variazioni fiscali di qualsiasi natura (se non riflesse nel bilancio medesimo).

Ulteriore nodo è sul tasso di cambio da applicare agli eventuali bilanci in valuta utilizzati per la conversione delle poste economiche e patrimoniali; in questo caso tutti gli importi devono essere convertiti nella valuta dichiarata dell’impresa tenuta alla rendicontazione, applicando il tasso di cambio medio per l’anno; tale impostazione si discosta da quanto previsto dai principi contabili.

Quanto alle imposte da indicare in tabella 1, va segnalato il possibile disallineamento tra il dato relativo alle imposte “maturate” e “versate”: tra le imposte versate, infatti, sono ricomprese le ritenute subite (withholding tax), che invece non sono contemplate tra le imposte “maturate”. Sul punto si ritiene preferibile considerare le ritenute subite – se rimaste a carico dell’impresa – anche tra le imposte maturate, per ottenere un allineamento qualitativo delle imposte da includere nelle due voci.

Altro dubbio riguarda la possibilità di considerare tra le imposte versate anche quelle compensate sia orizzontalmente che verticalmente. Sembra ragionevole considerare come imposte versate anche quelle per le quali il versamento è avvenuto tramite compensazione con crediti fiscali.

Vi possono essere criticità applicative nel caso di dati solo parzialmente disponibili: si pensi alla cessione di alcune entità a terzi durante un anno cui il report si riferisce. Se l’impresa che invia il report non dispone di taluni dati – come numero di dipendenti o imposte versate – può risultare opportuno dare evidenza degli ultimi dati dispon ibili, anche se relativi ad annualità precedenti.

Infine si segnala la possibilità prevista dal provvedimento di inviare comunicazioni correttive su iniziativa spontanea dell’entità tenuta alla rendicontazione o di procedere in tal senso entro 60 giorni successivi alla segnalazione di errore da parte delle Entrate (anche via Pec). Peraltro, il provvedimento del 28 novembre stabilisce che i report inviati nei 15 giorni antecedenti la scadenza e poi scartati possono essere inviati nuovamente nei 15 giorni successivi alla notifica di errore; tali nuovi invii si riterranno comunque non tardivi.

Le questioni aperte e le possibili soluzioni

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