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Versamenti con lo 0,40% entro il 22 agosto: le verifiche finali per i redditi agricoli

La scadenza non riguarda coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, che dichiarano i soli redditi dei terreni perché è prevista l’esenzione Irpef

Saldo imposte 2021 e primo acconto 2022 entro il prossimo 22 agosto con la sola maggiorazione dello 0,40 per cento. Quest’anno, per una serie di circostanze, il termine per procedere al versamento delle imposte slitta in avanti.

Come previsto dall’articolo 17 del Dpr 435/2001, i soggetti Irpef devono versare le imposte entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi; il successivo comma 2, consente, tuttavia, di effettuare il versamento entro il trentesimo giorno successivo a questo termine, maggiorando le somme dovute dello 0,40 per cento. Per gli agricoltori che hanno deciso di sfruttare questa possibilità, il termine di versamento coincide, quindi, con il 30 luglio che, tuttavia, cade di sabato e, quindi, è differito a lunedì 1° agosto. I termini in scadenza di sabato o di domenica sono, infatti, automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Il 1° agosto scatta poi la cosiddetta «proroga di Ferragosto», disposta dall’articolo 3-quater del Dl 16/2012 secondo cui i versamenti che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Infine, va considerato che il 20 agosto è sabato e, quindi, per quanto detto prima, il termine slitta al lunedì 22 agosto.

Solo redditi da terreni

La scadenza non riguarda gli agricoltori in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, iscritti alla previdenza agricola, che dichiarano i soli redditi dei terreni; anche per l’anno 2021, il comma 44, della legge 232/2016 dispone che non sono dovute l’Irpef e le relative addizionali sui redditi dei terreni posseduti da questi contribuenti.

I soggetti interessati

La scadenza, invece, riguarda Iap e coltivatori diretti che esercitano attività agricole «eccedentarie», vale a dire coloro che svolgono attività che eccedono i limiti del reddito agrario e che, quindi, oltre ai redditi del terreni, devono dichiarare anche un reddito di impresa da assoggettare a tassazione in quanto non coperto dalla detassazione del comma 44. Si tratta, ad esempio, delle attività di allevamento con terreni non sufficienti a produrre un quarto dei mangimi, delle attività dirette alla produzione di vegetali eccedenti il doppio della superficie su cui insiste la produzione o ancora dei redditi delle attività agricole dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti non inclusi nel decreto ministeriale previsto dall’articolo 32 del Tuir oppure di quelle di produzione di energia elettrica oltre franchigia.

Sono, infine, interessati dalla scadenza anche tutti gli agricoltori che non possiedono la qualifica di coltivatore diretto o di Iap, anche qualora dichiarino i soli redditi dei terreni; non può, in questo caso, trovare applicazione la detassazione Irpef indicata in precedenza.

Unica soluzione o rateizzazione

Il prossimo 22 agosto è possibile scegliere tra due possibilità: versare tutto in un’unica soluzione oppure rateizzare le somme dovute in un massimo di 5 rate. In quest’ultima ipotesi, le rate successive alla prima vanno maggiorate degli interessi. Si ricorda, infine, che i titolari di partita Iva, devono versare le rate entro il 16 di ogni mese mentre i privati entro l’ultimo giorno del mese.

Ciò significa che l’agricoltore titolare di partita Iva che ha differito il versamento mediante applicazione della maggiorazione dello 0,40%, il prossimo 22 agosto dovrà effettuare due versamenti: uno è quello della prima rata la cui scadenza originaria sarebbe stata il 30 luglio e l’altro è quello della seconda rata in scadenza il 16 agosto. Entrambe, per effetto della proroga di Ferragosto, slittano al 22 agosto.