Imposte

Tax credit per la ricerca esteso ai farmaci non innovativi

Potenziato il credito d’imposta per la ricerca sui farmaci: l’estensione si applica anche alle spese sostenute prima della modifica del decreto Semplificazioni

Il Dl semplificazioni potenzia il credito d’imposta per la ricerca sui farmaci, estendendo l’agevolazione anche alla ricerca e sviluppo su medicinali (vaccini inclusi) non nuovi. L’estensione si applica anche alle spese sostenute prima della modifica legislativa.

La prima versione del bonus

La misura originaria era prevista dal decreto Sostegni-bis (articolo 31 Dl 73/2021), che aveva introdotto uno speciale un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per «nuovi» farmaci, nella misura del 20% dei costi sostenuti, fino ad un importo massimo di 20 milioni annui per ciascun beneficiario.

La legge specifica che nei farmaci agevolati sono «inclusi i vaccini»: precisazione inutile, visto che i vaccini per espressa disposizione di legge sono medicinali, e precisamente medicinali immunologici (articolo 1, lettera c) Dlgs 219/2006).

La dotazione complessiva dell’agevolazione era di 787,3 milioni di euro, distribuiti sui costi sostenuti dalle imprese tra il 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

A differenza del bonus R&S Industria 4.0, nel cui ambito l’amministrazione ritiene non agevolabili le attività di ricerca su commissione (si veda la risposta ad interpello n. 187/2021), il bonus per la ricerca farmaceutica spetta – per espressa previsione del Dl Sostegni-bis – anche alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia sulla base di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri stati Ue, nello spazio economico europea o in esteri Stati inclusi nella white list.

L’estensione ai farmaci non innovativi e la retroattività

L’applicazione ai soli farmaci «nuovi» costituiva però una limitazione significativa: l’identificazione dei medicinali innovativi è infatti sottoposta a valutazione secondo il procedimento indicato dalla delibera Aifa n. 1535/2017, che valuta il bisogno terapeutico, il valore terapeutico aggiunto e la robustezza delle prove scientifiche relative all’innovatività del nuovo farmaco.

Con le modifiche apportate dal Dl semplificazioni l’agevolazione è ora applicabile ai costi di ricerca e sviluppo riguardanti qualunque medicinale, anche non innovativo e anche se già presente da tempo sul mercato. Non sono previste disposizioni transitorie, per cui deve ritenersi che l’estensione dell’agevolazione ai medicinali non innovativi sia fruibile – già con la dichiarazione del periodo di imposta 2021 – anche per i costi sostenuti prima della modifica.

Non è stato infatti modificato il periodo di riferimento, dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030: sono quindi ammissibili, in base al nuovo testo oggi vigente, tutti i costi rilevanti sostenuti in tale periodo. Sono agevolabili anche i progetti di ricerca iniziati prima del giugno 2021, ma solo per la parte di costi sostenuti nella finestra temporale indicata dalla legge.

Il rinvio ai criteri di ammissibilità di Industria 4.0

Viene inoltre precisato che le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta sono definite secondo le disposizioni del decreto Mise 26 maggio 2020, attuativo del bonus R&S Industria 4.0. La disposizione ha lo scopo dichiarato di semplificare l’applicazione dell’agevolazione, uniformando i criteri di valutazione delle spese ammissibili alle disposizioni vigenti per altri incentivi alla ricerca.

Secondo la definizione contenuta nel decreto Mise, costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta quelle classificabili in una o più delle tre categorie generali della ricerca fondamentale, della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, a patto che perseguano un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non solo di quelle della singola impresa.

Agevolabili tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata (articolo 25 regolamento Ue n. 651/2014), ad esclusione di immobili e ai terreni:

• spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

• costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

• costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

• spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto;

• per gli per gli studi di fattibilità si computano i costi dello studio.

Disciplina del credito d’imposta

Il credito d’imposta non concorre alla base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini del calcolo delle percentuali di deducibilità (articoli 61 e 109, comma 5 Tuir); non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo; è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione.

Non si applicano, per espressa previsione, né i limiti alle compensazioni previsti per i crediti di cui al quadro RU), né il limite generale alle compensazioni.

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