Imposte

Bonus casa, il subappalto rispetta il Ccnl edilizia se i lavori rientrano in quel campo

L’obbligo si applica ai lavori iniziati a partire dal 27 maggio e le Entrate verificheranno quanto dichiarato in fattura attraverso l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’Inps e le Casse edili

di Roberta Raimondo

Nei lavori per il superbonus i subappaltatori devono rispettare le stesse regole stringenti sull’applicazione del Ccnlegge La nuova norma che impone l’obbligo riferito alle imprese va infatti considerata anche in base alle norme lavoristiche vigenti.

I bonus edilizi non sono concessi per i lavori di importo superiore a 70mila euro se le imprese non applicano ai propri dipendenti i contratti collettivi di cui all’allegato X al Dlgs 81/2008, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Questo è quanto previsto dall’articolo 28 quater, inserito dal Senato nella legge 25/2022 di conversione del Dl 4/2022 (“Sostegni Ter”), che ha riprodotto il testo dell’abrogato articolo 4 del Dl 13/2022 “Antifrodi-bis”, modificando l’articolo 1 della legge 234/2021.

Il campo di applicazione

La disposizione si applicherà ai soli lavori edili avviati a partire dal 27 maggio 2022, nei confronti di tutti i datori di lavoro che vogliano vedersi riconosciuti i seguenti benefici:

• il superbonus 110% di cui all’articolo 119 del Dl 34/2020;

• il bonus anti barriere architettoniche 75% di cui all’articolo 119-ter del Dl 34/2020;

• il credito di imposta del 60% per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 del Dl 34/2020;

• gli altri bonus edilizi diversi dal superbonus e dal bonus anti barriere architettoniche (se la loro fruizione avviene mediante esercizio di una delle opzioni di cui all’articolo 121 del Dl 34/2020);

• la detrazione Irpef-Ires spettante per i lavori di rifacimento delle facciate di cui all’articolo 1 comma 219 della legge 160/2019;

• la detrazione Irpef per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, di cui all’articolo 16 comma 2 del Dl 63/2013;

• il bonus per gli interventi di rifacimento del verde di cui all’articolo 1 comma 12 della legge 205/2017 (come detrazione in dichiarazione dei redditi, visto che per tali detrazioni non è possibile optare per le opzioni di cui all’articolo 121 del Dl 34/2020).

Dove indicare il Ccnl

Il Ccnl prescelto dovrà essere riportato sia nell’atto di affidamento dei lavori che nelle fatture fermo restando l’obbligo per il soggetto incaricato del rilascio del visto di conformità di verifica delle disposizioni. L’agenzia delle Entrate verificherà l’effettiva applicazione del Ccnl indicato dai soggetti deputati negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, attraverso l’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e delle Casse edili.

Il subappalto

Tutte queste disposizioni e i conseguenti controlli saranno “a cascata” applicati anche ai subappaltatori i quali sono tenuti ai sensi dell’articolo articolo 105 comma 14 del Dlgs 50/2016, a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto prescelto dal contraente principale e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello da quest’ultimo garantito.

D’altra parte, l’articolo 28 quater riveste un carattere eccezionale come tutte le norme che introducono agevolazioni o esenzioni e impone un’esegesi di stretta interpretazione.

Quindi i benefici contemplati nelle nuove disposizioni devono essere intesi come rigorosamente identificati in base alla definizione normativa, in ottemperanza ai principi di cui agli articoli 23, 53 e 81 della Costituzione, il che rende comunque ineludibile l’osservanza della regula iuris da parte di tutti i soggetti esecutori dei lavori, compresi i subappaltatori.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©