Contabilità

Bilanci, Oic 11 a doppia decorrenza

di Franco Roscini Vitali

Decorrenza a due vie, con regole diverse. Questa la particolarità dello standard Oic 11 sui principi generali di redazione del bilancio (si veda il Quotidiano del Fisco di ieri ). Le nuove disposizioni sul presupposto della continuità aziendale si applicano dai bilanci 2017: questo, in base all’Oic 29, significa che il nuovo principio è applicato solo a eventi e operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento, senza effettuare il confronto con l’esercizio precedente.

Invece, le altre disposizioni contenute nella nuova versione del principio contabile si applicano a partire dai bilanci 2018: l’applicazione retrospettiva comporta l’applicazione del nuovo principio contabile anche a eventi e operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento, come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato. Il bilancio dell’esercizio precedente deve essere “riscritto”, anche se ai soli fini comparativi. L’applicazione retrospettiva dovrebbe riguardare poche situazioni perché, nella sostanza, l’Oic 11 – fatte salve le disposizioni sulla continuità – non apporta novità di rilievo, ma si limita a illustrare i principi generali, già contenuti nei vari documenti.

In particolare, i postulati costituiti da rappresentazione sostanziale e rilevanza, sono già contenuti in molti principi contabili. Altri postulati hanno subito ritocchi più o meno formali: prudenza, competenza, costanza nei criteri di valutazione e comparabilità sono principi ormai consolidati.

Invece, un aspetto che deve essere rammentato riguarda la struttura dei principi contabili nazionali che sono «principi generali» e non «principi casistici». Pertanto, può accadere che il redattore del bilancio si trovi a dover rappresentare un accadimento (transazione) per il quale i principi Oic non contengono una specifica disciplina. In queste situazioni, l’Oic 11 detta il percorso che il redattore del bilancio deve seguire, facendo riferimento, in prima battuta, a disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili e, in mancanza delle stesse, alle finalità e ai postulati del bilancio contenuti negli articoli 2423, 2423-bis e 2423-ter del Codice civile.

L’utilizzo delle fonti indicate nell’Oic 11 copre la maggior parte delle casistiche presenti nelle medie imprese: possono esistere situazioni non coperte, ma si tratta di ipotesi non ricorrenti, che non dovrebbero riguardare l’operatività quotidiana, in quanto i principi contabili nazionali già contengono indicazioni e esemplificazioni che possono risolvere la maggior parte delle situazioni.

Per fare un esempio, in molti casi saranno risolte le problematiche relative all’affitto di azienda con particolare riguardo all’iscrizione dei beni da parte di chi gestisce l’azienda in affitto. Tornando al presupposto della continuità, l’Oic 11 conferma l’importanza dell’informativa, che deve essere collocata nella nota integrativa a differenza di quanto a volte fanno alcuni amministratori che la collocano nella relazione sulla gestione. Sul punto, l’Oic 11 è in sintonia con il documento Consob/Banca d’Italia/Isvap n. 2/2009.

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