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Esenzione dell’accisa per l’elettricità, margini ridotti secondo l’avvocato della Corte Ue

Secondo l’avvocato generale rientra in tale esenzione per le imprese solo l’elettricità usata in operazioni che sono indispensabili e contribuiscono direttamente al processo della produzione elettrica

di Giorgio Emanuele Degani

L’avvocato generale Rantos, nelle proprie conclusioni rese nella causa C-571/21 del 13 ottobre scorso, ha affrontato il tema dell’esenzione dell’accisa dell’energia elettrica destinata a produrre altra elettricità.

Il caso riguarda il diniego di esenzione opposto dall’amministrazione doganale tedesca circa la richiesta di agevolazione fiscale avanzata da un contribuente: una società tedesca che estraeva lignite in cave a cielo aperto e destinava tale materiale alla produzione di energia elettrica.

In particolare, la società utilizzava parte dell’energia elettrica prodotta dalla combustione della lignite anche per alimentare l’estrazione del materiale fossile. Secondo l’amministrazione doganale, l’energia elettrica destinata all’attività estrattiva non doveva essere agevolata. Il giudice del rinvio ha chiesto, dunque, di verificare quale tipo di consumo di energia elettrica possa considerarsi esente dall’accisa.

La direttiva 2003/96/Ce, che ristruttura il quadro unionale per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, ha inteso stabilire un regime di tassazione armonizzato dei prodotti energetici e dell’elettricità, nell’ambito del quale la tassazione minima è la regola, al fine di promuovere il buon funzionamento del mercato interno nel settore dell’energia evitando, in particolare, le distorsioni della concorrenza.

A tal fine, per quanto concerne la produzione di elettricità, il legislatore dell’Unione ha operato la scelta di imporre agli Stati membri la tassazione dell’elettricità distribuita, dovendo però essere esentati dalla tassazione i prodotti energetici utilizzati per la produzione della medesima, e ciò al fine di evitare una doppia imposizione dell’elettricità.

In base all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 10 della direttiva n. 2003/96, a partire dal 1° gennaio 2004, salvo le eccezioni previste, i livelli minimi di tassazione da applicare all’elettricità sono pari a 0,5 euro per MWh (per uso commerciale) e a 1 euro per MWh (per uso non commerciale).

A tale proposito, l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva n. 2003/96 prevede un’eccezione obbligatoria al regime di tassazione, da un lato, per i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità e, dall’altro, per l’elettricità utilizzata per la produzione di elettricità o per mantenere la capacità di tale produzione. Tuttavia, in virtù della seconda frase della medesima disposizione, gli Stati membri mantengono la facoltà di tassare tali prodotti, oltre i livelli minimi di tassazione, per motivi di politica ambientale.

Sul punto, la Corte di Giustizia ha già avuto modo di rilevare (causa C-250/10) che l’esenzione obbligatoria prevista da tale disposizione si applica ai prodotti energetici, quali il gas naturale, utilizzati per la produzione di elettricità allorché detti prodotti vengano utilizzati per la produzione combinata della medesima e di calore.

Secondo l’avvocato generale rientra in tale esenzione soltanto l’elettricità utilizzata in operazioni che sono indispensabili e contribuiscono direttamente al processo della produzione elettrica, esclusa quindi l’operazione di estrazione di un prodotto energetico, ma incluse le operazioni che avvengono nello stesso stabilimento o, quanto meno, in impianti secondari e ausiliari, finalizzate esclusivamente alla trasformazione e alla lavorazione successive del prodotto energetico ai fini dell’alimentazione delle centrali elettriche.

Allo stesso modo, secondo l’avvocato generale, rientra in tale esenzione soltanto l’elettricità utilizzata in operazioni che sono indispensabili e contribuiscono direttamente al processo di mantenimento della capacità di produzione elettrica, il che può includere operazioni con le quali prodotti energetici vengono stoccati o trasportati verso le centrali elettriche.

La lettura interpretativa fornita dall’avvocato generale appare essere in linea con la ratio della norma unionale in tema di esenzione: il beneficio trova applicazione con riguardo alla produzione o al mantenimento di elettricità e non alla produzione o al mantenimento di prodotti energetici. Inoltre, le norme agevolative devono essere interpretate in senso restrittivo, introducendo una regola al regime generale; diversamente, il rischio è quello di minare il mercato unico, introducendo delle distorsioni alla libera concorrenza.
La parola, ora, non spetta che alla Corte di Giustizia.