Imposte

Tax credit per energivori se iscritti all’elenco Mise

La circolare 13 fornisce i primi chiarimenti delle Entrate per il credito di imposta sulle bollette: calcoli basati sul valore di mercato in assenza del trimestre di confronto

di Luca Gaiani

Per usufruire del tax credit sul costo dell’energia elettrica, previsto dall’articolo 15 del Dl 4/2022 e dall’articolo 4 del Dl 17/2022, occorre che l’impresa energivora abbia l’iscrizione, nell’anno 2022, nell’apposito elenco previsto dall’articolo 6 del Dm 21 dicembre 2017. Il chiarimento giunge dalla circolare 13/E, diffusa il 13 maggio dall’agenzia delle Entrate. Per le imprese costituite dopo il 1° ottobre 2019 (credito primo trimestre 2022), ovvero dopo il 1° gennaio 2019 (tax credit secondo trimestre 2022), mancando i dati per il trimestre di riferimento, si utilizzerà un valore di mercato da calcolare secondo quanto indicato nella circolare.

Con la circolare 13/E le Entrate illustrano dettagliatamente le più recenti disposizioni che hanno attribuito crediti di imposta per compensare i sovra-costi delle fonti energetiche delle imprese.

In particolare, in attesa delle nuove agevolazioni previste dal decreto legge Aiuti, la circolare si occupa dell’articolo 15 del Dl 4/2022 (credito per il costo della energia elettrica del primo trimestre 2022 per imprese energivore), dell’articolo 4 del Dl 17/2022 (credito per il costo dell’energia elettrica del secondo trimestre 2022 per imprese energivore), dell’articolo 3 del Dl 21/2022 (credito di imposta per imprese non energivore) e dell’articolo 9 del medesimo Dl 21 (cedibilità dei crediti di imposta).

Un primo chiarimento, riguardante i requisiti soggettivi per usufruire dei crediti per le imprese energivore, riguarda la necessità che tali soggetti risultino regolarmente inseriti nell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Mise del 21 dicembre 2017, con riferimento all’anno 2022. Qualora l’impresa non risulti definitivamente iscritta nell’elenco di quest’anno, sebbene sia stata presente al momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi.

La circolare chiarisce poi che, con riferimento al secondo requisito previsto dalla norma, incremento superiore al 30% tra ultimo trimestre 2021 e ultimo trimestre 2019 (per il tax credit del primo trimestre 2022), ovvero tra primo trimestre 2022 e primo trimestre 2019 (per quello del secondo trimestre 2022), il calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, deve tenere conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, a esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica (in pratica la voce «spesa per la materia energia» della fattura).

Non concorrono invece al calcolo del costo medio le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, né le imposte inerenti alla componente energia.

Le imprese non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019 (tax credit primo trimestre 2022) o alla data del 1° gennaio 2019 (credito secondo trimestre 2022), il costo da utilizzare per il raffronto si assume pari alla somma delle seguenti componenti: a) valore medio del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (Pun); b) valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (Pd).

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