Controlli e liti

Possibile il salto alla rottamazione quater

La nuova definizione delle cartelle conviene più della versione «ter»

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

La rottamazione-quater, introdotta con la legge Bilancio 2023 (articolo 1, commi 231 e seguenti, legge 197/2022), presenta profili di indubbia convenienza rispetto alla rottamazione-ter. Questi vanno dall’entità dello stralcio all’individuazione delle entrate incluse e coinvolgono anche le conseguenze della decadenza dal piano dei pagamenti. Ne deriva che i debitori che hanno in scadenza nel 2023 le ultime rate della rottamazione-ter – già a partire da quella del mese di febbraio – potrebbero valutare l’immediato abbandono della precedente definizione, al fine di includere il carico residuo nella quarta edizione della definizione agevolata.

La rottamazione-quater comprende in particolare tutti gli affidamenti effettuati sino al 30 giugno 2022, mentre la rottamazione precedente si fermava al 31 dicembre 2017. La relativa domanda va presentata entro il 30 aprile 2023.

Sanabili tutte le sanzioni

Sotto il profilo delle entrate escluse, ricordiamo l’edizione pregressa non contemplava la definizione delle sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie e previdenziali.

Si pensi, ad esempio, alla sanzione per ritardato deposito del bilancio d’esercizio comminata dalla Camera di commercio o la sanzione per violazione dei regolamenti comunali, di cui all’articolo 7-bis del Dlgs 267/2000.

Per le sole multe stradali, era disposto l’annullamento degli interessi e delle maggiorazioni di legge.

La disciplina attuale, invece, consente di definire la totalità delle sanzioni amministrative applicando ad esse il trattamento già stabilito per le multe stradali. Si dispone pertanto che per le sanzioni diverse dalle sanzioni tributarie e previdenziali, comprese le multe stradali, sono annullati gli interessi e le maggiorazioni, mentre resta dovuta la sorte capitale e le spese sostenute dall’agente della Riscossione, anche per la notifica della cartella.

Azzerati aggio e interessi

Un altro beneficio riguarda gli importi azzerati. Nella rottamazione-ter, erano comunque dovuti, oltre alla sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione (in genere, interessi per ritardata iscrizione a ruolo) e l’aggio. In questa edizione, invece, sono azzerati tutti gli interessi e l’aggio. Occorre dunque pagare solo la sorte capitale, le spese di notifica delle cartelle ed eventuali spese per procedure esecutive. Si ricorda che, a regime, l’aggio è cancellato solo dagli affidamenti eseguiti dal 1° gennaio 2022.

Dilazione per i decaduti

Il regime della decadenza dalla definizione è rimasto sostanzialmente inalterato. Ne consegue che è sufficiente non versare anche una sola rata, con la tolleranza di cinque giorni di ritardo, per perdere tutti i benefici di legge, inclusa la cancellazione dell’aggio.

Tuttavia, mentre in caso di caducazione della rottamazione-ter era fatto divieto di dilazionare il debito residuo, nella rottamazione-quater tale divieto non è stato riproposto. Ne deriva che i soggetti che decadono dalla sanatoria non perdono il diritto a chiedere una nuova dilazione, nel rispetto dei limiti stabiliti a regime dal novellato articolo 19, Dpr 602/1973.

Il piano dei pagamenti ha la medesima durata e struttura della precedente rottamazione, con le prime due rate, pari al 10% ciascuna, in scadenza a luglio e novembre 2023, e le altre 16 rate di pari importo, in scadenza nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni dal 2024 al 2027.

Il rientro nella rottamazione

Occorre da ultimo ricordare che, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 249, della legge 197/2022, possono essere inclusi nella nuova definizione agevolata i carichi indicati in tutte le precedenti rottamazioni, «anche» in caso di intervenuta inefficacia della stessa.

Stante l’ampiezza di tale formulazione legislativa, sembra dunque pienamente ammissibile che un debitore che abbia ancora in corso la rottamazione-ter abbandoni tale procedura per inserire il debito residuo nell’istanza da presentare entro la fine del prossimo mese di aprile. In particolare, le ultime rate della rottamazione ter scadono quest’anno, nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre. Tali soggetti potranno pertanto non pagare nulla il prossimo febbraio e quindi trasmettere una nuova istanza nei termini di legge, fruendo così dei vantaggi offerti dalla rottamazione-quater e beneficiando inoltre di una ulteriore dilazione.

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