Imposte

Niente ritenuta dalla Sgr senza il valore d’acquisto

Assogestione torna sulla risposta a interpello 161. Solo l’investitore conosce il prezzo delle quote fuori dal deposito accentrato. L’eccedenza di rimborso rispetto al costo fiscale va in Redditi

di Marco Piazza

La determinazione dei proventi di fondi comuni mobiliari derivanti dai rimborsi parziali delle quote di partecipazione in fondi comuni d’investimento mobiliari segue logiche diverse da quella dei proventi derivanti dal riscatto o della liquidazione della quota.
Lo mette in chiara evidenza Assogestioni nella circolare 34/22/C del 26 aprile 2022, di commento alla risposta a interpello 161/2022 (si veda il precedente articolo «Ritenuta sul rimborso quote eccedente il costo fiscale»).

I rimborsi parziali, su iniziativa del gestore, non comportano l’annullamento delle quote o azioni, ma ne riducono il valore di sottoscrizione; i riscatti e le liquidazioni, invece, comportano l’annullamento delle quote.

È solo in quest’ultimo caso che trova applicazione l’articolo 26-quinquies, comma 3, del Dpr 600/73 in base al quale ai fini della determinazione dei proventi realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote o azioni (tassabili come «redditi di capitale»), si deve calcolare la differenza tra il valore di riscatto, liquidazione o cessione e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni.

In relazione ai rimborsi parziali, l’interpello 161 del 2022, riprendendo altri precedenti di prassi conferma che ai fini della determinazione della base imponibile di questi proventi, occorre considerare quanto previsto nella delibera di distribuzione della Sgr sulla base delle previsioni regolamentari.

Pertanto nel caso in cui la Sgr deliberi una distribuzione di somme a titolo di rimborso di capitale, il costo fiscalmente riconosciuto delle quote o azioni dell’Oicr in capo all’investitore sarà ridotto in misura corrispondente all’ammontare distribuito.

Con la risposta a interpello 161/2022, l’Agenzia ha inoltre espressamente chiarito che, qualora il rimborso di capitale ecceda il costo fiscalmente riconosciuto delle quote o azioni in capo all’investitore (ad esempio, quote acquistate a un prezzo inferiore al valore di sottoscrizione iniziale), l’eccedenza costituisce reddito di capitale.

A questo proposito l’associazione osserva che nel caso in cui le quote o azioni di Oicr non siano immesse in un sistema di deposito accentrato e quindi il ruolo di sostituto d’imposta spetti alla società di gestione, quest’ultima non è in grado di operare la ritenuta sul reddito di capitale, non essendo tenuta a conoscere il costo d’acquisto delle quote nelle situazioni di rimborso parziale.

Tuttavia, qualora l’investitore, ricevendo somme che eccedono il suo costo fiscalmente riconosciuto, comunichi tale costo alla Sgr, quest’ultima potrà applicare la ritenuta.

Altrimenti sarà l’investitore a dover indicare il reddito nella propria dichiarazione (articolo 26-quinquies, comma 6-ter, del Dpr 600/73).

Qualora si tratti di un soggetto non esercente impresa commerciale compilerà il quadro RM del modello redditi se i proventi derivano da un Oicr italiano o europeo con gestore soggetto a vigilanza o, altrimenti, il quadro RL.


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©