Imposte

FISCO E AGRICOLTURA/La produzione del biometano rientra nel reddito agrario

di Gian Paolo Tosoni

I produttori agricoli possono entrare nel nuovo filone energetico di produzione di biometano che consiste in un combustibile ottenuto da biogas e che, a seguito di opportuni trattamenti chimico fisici, anche svolti in luoghi diversi da quello di produzione, soddisfi le caratteristiche fissate dalla Autorità per l’energia elettrica. Questa nuova attività è regolata dal decreto interministeriale dei Ministri dello sviluppo economico, ambiente e politiche agricole del 2 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2018.
La produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale con destinazione specifica nei trasporti, è incentivata mediante l’emissione di apposti certificati (CIC) del valore di 375,00 euro cadauno. Inoltre il biometano prodotto viene ritirato ad un prezzo pari a quello medio ponderato con le quantità registrate sul mercato a pronti del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici. In sostanza al produttore di biometano viene corrisposto un prezzo medio di mercato ed inoltre riceve il valore corrispondente ai certificati (CIC), che ricordano i certificati verdi del settore energetico, i quali sono gestiti dal GSE (gestore servizi energetici) competente soprattutto per l'energia elettrica.
A seguito della emanazione del decreto interministeriale gli operatori economici dispongono degli elementi necessari per programmare la realizzazione degli impianti e predisporre quindi i necessari business plan.
Gli imprenditori agricoli hanno un vantaggio in più e rilevante e cioè che il reddito non è soggetto ad imposte dirette ed Irap qualora l’attività rientri nel reddito agrario.
Le imprese agricole sono nelle condizioni di produrre biogas da risorse agroforestali (biomasse agricole) come fanno da tempo per la produzione di energia elettrica.
Se l’attività è rivolta alla produzione di biometano che è un combustibile, il reddito rientra interamente nel reddito agrario di cui all’articolo 32 del Dpr 917/86 e non si applicano nella fattispecie le limitazioni previste dall’articolo 1, comma 423, della legge n. 266/2005. Tale norma prevede che una quota del reddito generato dalla produzione di energia elettrica rientra nel reddito di impresa ed è pari al 25% dei corrispettivi registrati ai fini Iva, relativi alla cessione di energia elettrica escludendo la franchigia ( 2.400.000 kwh) e la tariffa incentivante.
Tale limitazione non è prevista per la produzione di carburanti.
Quindi se la vendita riguarda esclusivamente il biogas, che poi con un processo di purificazione diviene biometano, l’attività rientra interamente nel reddito agrario a condizione ovviamente che le biomasse agricole siano ottenute prevalentemente nella azienda agricola. Infatti fra le attività di produzione di agro energie è compresa anche la attività di produzione di carburanti. La Agenzia delle Entrate con la circolare n. 32 del 6 luglio 2009 ha precisato che per produzioni di carburanti derivanti da vegetali si intendono fra gli altri il biogas carburante ed altri carburanti simili di cui al Dlgs 30 maggio 2005, n. 128, allegato I, articolo 2, comma 2. La lettera C) del citato allegato il quale contempla il biogas carburante quale gas combustibile ricavato dalla biomassa, ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, che può essere trattato in un impianto di purificazione onde ottenere una qualità analoga a quella del gas naturale, al fine di essere usato come biocarburante.
Si ricorda che la tassazione catastale è il regime naturale per le imprese agricole individuali e società semplici, mentre per le altre società di persone (Snc e Sas) ed a responsabilità limitata, in possesso della qualifica di società agricola, la applicazione del reddito agrario è frutto della opzione (articolo 1, comma 1093 della legge n. 296/2006.

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