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L’immobile in comodato al figlio del socio genera reddito diverso nel quadro RL

Imponibile la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore

Barbara Marini

La domanda

In caso di concessione di un immobile abitativo da parte della Srl immobiliare proprietaria in comodato gratuito al figlio del socio di maggioranza nonché amministratore, si configura (come da Cassazione 15753/2020) un’ipotesi di tassazione per destinazione estranea all’impresa o piuttosto è un caso di fringe benefit tassabile in capo al socio amministratore (l’altro socio è d’accordo al comodato) in base all’articolo 67 h-ter del Tuir considerato che il comodato è temporaneo e comunque l’immobile sarà tassato se e quando sarà ceduto o assegnato? Il socio non percepisce un compenso monetario per la carica, quindi si potrebbe applicare l’articolo 50 del Tuir con la delibera relativa ed elaborazione cedolino?
L. T. - Milano

La fattispecie rappresentata dal lettore va inquadrata all’interno dell’articolo 67 del Tuir, lettera h-ter), disposizione che stabilisce l’imponibilità della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore. La lettera h-ter è stata inserita dal legislatore, con l’articolo 2, comma 36-terdecies, Dl 138/2011 convertito dalla legge 148/2011, per contrastare il fenomeno della concessione in godimento dei beni relativi all’impresa, ai soci o familiari dell’imprenditore per fini privati. Con la suddetta disposizione legislativa viene sostanzialmente regolata l’ipotesi in cui i beni dell’impresa vengono concessi in godimento ai soci a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, o addirittura senza corrispettivo, prevedendo, per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali, la tassazione di un reddito diverso determinato secondo le regole normativamente fissate. Venendo pertanto alla risposta, la concessione in comodato gratuito al figlio del socio di maggioranza, non configura né un’ipotesi di fringe benefit, né un’ipotesi di tassazione per destinazione estranea ma appunto un’ipotesi di tassazione di beni concessi in godimento ai soci a condizioni più favorevoli di quelle di mercato. Pertanto, nell’ipotesi in cui si mantenesse la gratuità del “godimento”, il socio amministratore dovrà indicare nella propria dichiarazione dei redditi un reddito diverso (quadro RL) sulla base del valore di mercato attribuito all’utilizzo dell’immobile. Tale comportamento “regolarizza” la posizione del socio nei confronti del fisco. Tale fattispecie si differenzia infatti dall’autoconsumo familiare, dall’assegnazione dei beni a soci, nonché dalla destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, in quanto, diversamente dai casi sopra richiamati, la disposizione riguarda beni che non fuoriescono dal regime di impresa.

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