Diritto

Per chi non ha nulla debiti azzerati ma verifiche per 4 anni

Il Tribunale di Milano ordina all’Occ di controllarel’arrivo di eventuali redditi

di Nicola Soldati

Prime pronunce dei tribunali sull’uscita dai debiti di chi non ha nulla da dare ai propri creditori (i cosiddetti incapienti) che danno applicazione alla nuova procedura in vigore dal 25 dicembre scorso e introdotta dalla legge di conversione del Dl Ristori (Dl 137/2020) con cui è stata anticipata la normativa contenuta nel Codice della crisi (la cui entrata in vigore è stata recentemente posticipata a maggio 2022).
Il Tribunale di Milano, con il decreto dell’8 giugno 2021 ha liberato di tutti i suoi debiti un soggetto che aveva, inizialmente, presentato domanda di liquidazione dei beni ma poi l’aveva riqualificata, alla luce della riforma normativa, invocando la procedura di esdebitazione dell’incapiente.
Disciplinato dall’articolo 14 quaterdecies nella legge 3/2012, il nuovo iter permette, per una sola volta nella vita, alle persone fisiche meritevoli che non siano in grado di offrire alcuna utilità ai propri creditori (diretta, indiretta o anche futura) di liberarsi di tutti i propri debiti. La legge prevede però che l’obbligo di pagamento torni nel caso in cui, nei quattro anni successivi alla decisione del giudice, dovessero sopravvenire utilità tali da permettere il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.
Il tribunale ordina quindi al debitore di redigere (per 4 anni) dichiarazioni scritte «relative alle utilità sopravvenute» e di depositarle presso l’Organismo di composizione della crisi (Occ) che lo ha assistito. Utilizza inoltre una previsione “facoltativa” della legge che lascia la decisione al giudice e ordina all’Occ di effettuare una relazione annua in cui deve descrivere anche «le verifiche compiute per accertare o la sussistenza o meno di sopravvenienze rilevanti». Un’incombenza per gli Organismi di composizione i che ripropone il problema del loro compenso, già ridotto della metà nel caso degli incapienti.
Punto qualificante della pronuncia è anche la valutazione comparativa fra i costi e i benefici dell’eventuale ricorso alla liquidazione dei beni. Secondo il Tribunale i costi della procedura avrebbero di fatto azzerato ogni utilità per i creditori e assorbito quasi integralmente la somma messa a disposizione dal debitore.
La procedura di liquidazione avrebbe inoltre causato un ulteriore e non necessario aggravio di una situazione economica estremamente precaria e che il tribunale ha giudicato sostanzialmente inammissibile, visti i livelli di sopravvivenza minimi del soggetto e della sua famiglia. Il debitore aveva infatti proposto di mettere a disposizione dei creditori una somma di denaro (nella forma della finanza esterna), ottenuta dalla compagna.
Il tribunale ha ritenuto il soggetto meritevole in quanto il suo indebitamento era stato causato dal coinvolgimento inconsapevole (era tossicodipendente) in frodi consistenti nell’emissione di fatture inesistenti, effettuate dal compagno della madre.
Sempre in ambito di esdebitazione dell’incapiente si è espresso anche il Tribunale di Macerata lo scorso 26 luglio il quale ha ritenuto, anche in questo caso, meritevole di esdebitazione la persona fisica, quant’anche dotata di reddito da lavoro dipendente.
Infatti, il tribunale ha ritenuto che un reddito basso inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale conteggiato su tredici mensilità, aumentato della metà e moltiplicato per il coefficiente numerico del nucleo familiare non fosse sufficiente per garantire il mantenimento di un dignitoso tenore di vita della debitrice e della di lei figlia minore, tanto da ritenere la debitrice meritevole di accesso alla liberazione dei debiti alla luce delle nuove norme.

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