Adempimenti

Costi capitalizzati e riassetti societari generano false anomalie

Nel funzionamento del software Isa 2022 restano alcune criticità che talora conducono a risultati negativi in termini di posizionamento del singolo contribuente, senza che le anomalie rilevate corrispondano ad una reale situazione di pericolosità fiscale.

Capitalizzazione dei costi in conto economico

In primo luogo, va segnalata la frequente casistica di soggetti che nel corso del 2021 sono stati interessati da capitalizzazione di costi in conto economico. Costoro debbono gestire l’operazione nel modello Isa movimentando il rigo F04, nel quale indicare gli incrementi relativi a immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai costi che l’impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali.

In tale contesto il sistema non sterilizza i costi capitalizzati e non annovera fra i componenti positivi di reddito il rigo F04, ai fini del calcolo dei vari indicatori. Ne consegue un falsato posizionamento del contribuente in termini di “voto Isa” e nel particolare un insufficiente giudizio sugli indici elementari di affidabilità: Ricavi per addetto; Valore aggiunto per addetto; Reddito per addetto.

Anche l’indicatore di anomalia denominato «Copertura delle spese per dipendente» in questi contesti registra quasi sempre risultati particolarmente negativi in ragione della diffusa capitalizzazione dei costi del personale che spesso avviene nelle operazioni contabili di capitalizzazione dei costi.

L’unica difesa che rimane al contribuente è la compilazione del quadro annotazioni nel quale descrivere l’anomalo funzionamento del software.

Operazioni straordinarie

Altra casistica delicata riguarda le operazioni straordinarie. Ricordiamo che la causa di esclusione non è riconducile alla mera esistenza di un’operazione straordinaria, ma si deve trattare di un’operazione che comporta l’inizio o la fine dell’attività nel periodo per i soggetti interessati. Quindi per non applicare l’Isa è necessario che dante e avente causa dell’operazione straordinaria si trovino singolarmente nelle condizioni di esclusione rinvenibili nella fine o nell’inizio dell’attività nel periodo. Perciò se il dante causa prosegue nell’attività d’impresa (perché ad esempio ha conferito solo un ramo d’azienda) o se l’avente causa era un soggetto già esistente la cui attività prevalente rimane la stessa anche dopo l’operazione straordinaria, non vi sono motivi perché costoro non debbano applicare l’Isa.

Ora, anche in queste situazioni di prosecuzione dell’attività, il sistema Isa si dimostra poco elastico, perché gli indicatori rivelano risultati insufficienti in termini di valutazione. Anche qui l’unico rifugio rimane la compilazione del quadro annotazioni, dove descrivere l’operazione evidenziando l’anomalo funzionamento del sistema.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©