Adempimenti

Esterometro più leggero per il fuori campo Iva

Escluse le operazioni fino a 5mila euro. Verifica sulla singola operazione per acquisti di carburante e spese di trasferta

Il nuovo adempimento dell’esterometro, con la conversione del decreto Semplificazioni in cui non ci saranno modifiche, riduce notevolmente le complessità per il monitoraggio delle operazioni irrilevanti ai fini Iva, fissando per gli acquisti di beni e servizi dall’estero una soglia per singola operazione di 5mila euro. La modifica, inserita nell’articolo 12 del Dl 73/2022, ha ascoltato le richieste delle imprese che dovevano inviare al fisco tutta una serie di operazioni di modico valore e di difficile gestione (si pensi, ad esempio, alle spese di trasferta di un dipendente sostenute in un ristorante all’estero).

Più in dettaglio, come ribadito dalla circolare 26/E/2022, le operazioni irrilevanti per carenza della territorialità dovevano essere già inserite nel vecchio esterometro e avrebbero dovuto essere inserite anche nel nuovo adempimento. Ora l’articolo 12 del Dl 73/2022 estende il novero delle operazioni con clienti e fornitori non residenti escluse dall’obbligo di comunicazione dei dati (l’esterometro).

Si amplia, infatti, il novero delle operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di esterometro, ricomprendendovi non solo quelle già oggetto di certificazione fiscale con dichiarazione doganale o con fattura elettronica in formato Xml transitata da Sdi, ma anche quelle che non solo non rilevano a fini Iva in Italia per carenza del requisito territoriale ma che, per singola operazione, non superano i 5mila euro. Si tratta di quelle operazioni non rilevanti territorialmente in Italia, e cioè di acquisti di beni e prestazioni di servizi da un fornitore estero e che, di conseguenza, non determinano la necessità di adempiere all’obbligo di integrazione del documento passivo ricevuto o di emissione di una autofattura. Le operazioni interessate sono, ad esempio, quelle relative a immobili all’estero, ovvero acquisti di carburanti o pernottamenti all’estero. Queste operazioni fuori campo Iva andranno tuttavia comunicate con l’esterometro quando di ammontare superiore ai 5mila euro per singola operazione: al di sotto di questa soglia, nessun adempimento è richiesto all’operatore nazionale. Considerando tuttavia che le operazioni irrilevanti ai fini Iva non costituiscono oggetto di registrazione contabile né confluiscono nella relativa dichiarazione Iva e quindi non influenzano neppure la formazione del registro e della dichiarazione precompilata, sarebbe stato auspicabile non considerarle del tutto, a prescindere da una soglia, neppure nell’ambito dell’adempimento dell’esterometro.

Dal punto di vista formale le operazioni di acquisto di beni e servizi esclusi dall’adempimento vanno riepilogate per l’acquisizione di servizi con l’indicazione del TD17 e il codice natura 2.2 e per l’acquisto di beni con l’indicazione del TD19 e il codice natura 2.2.

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