Adempimenti

Per i cripto-operatori esteri scatta l’ora del monitoraggio

Operativa entro il 18 maggio la nuova sezione speciale del registro pubblico Oam. Obbligo di iscriversi per tutti i wallet provider operanti Italia, anche online

Entro il prossimo 18 maggio inizierà una nuova era per gli operatori in criptovalute (e per gli investitori). I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (“Vasp”) e di servizi di portafoglio digitale (“Wsp”) che operano – o intendono operare – in Italia avranno l’obbligo di iscriversi alla sezione speciale del registro pubblico informatizzato, tenuto dall’Oam (Organismo gestione agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi), come prevede il decreto Mef del 13 gennaio 2022.

Alla data di apertura del registro (non ancora annunciata dall’Oam), i cambia-valute virtuali già attivi avranno 60 giorni per comunicare la propria operatività in Italia e continuare a esercitare l’attività senza attendere la pronuncia dell’Oam, purché abbiano i requisiti previsti per i cambiavalute “fisici” ex articolo 17-bis, comma 2, Dlgs 141/10. In caso di mancato rispetto del termine, o di diniego da parte dell’Oam, l’esercizio dell’attività sarà considerato abusivo.

Il registro risponde principalmente a finalità di antiriciclaggio (il decreto Mef è attuativo delle modifiche al citato articolo 17-bis, richieste dalla direttiva Ue 2018/843), ma i dati trasmessi potranno essere messi a disposizione anche dell’amministrazione finanziaria (come le comunicazioni degli intermediari per i rapporti finanziari).

IL QUADRO

L’impatto sugli investitori

Il primo profilo di interesse riguarda gli investitori, soprattutto se si pensa agli adempimenti fiscali per i detentori di criptovalute. Secondo le Entrate, infatti, le criptovalute sono assimilate a valute estere, con le relative conseguenze:

sul versante reddituale: sempre imponibili le plusvalenze a termine, mentre quelle a pronti solo in caso di movimentazioni da depositi/wallet oltre soglia dei 51.645,96 euro per almeno sette giorni lavorativi (risoluzione 72/E/16 e risposta Dre Lombardia 956-39/18);

sul versante degli obblighi di monitoraggio nel quadro RW: dovuto in caso di investimento tramite exchanger esteri ma anche di detenzione diretta di un electronic wallet con chiave privata (risposta 788/21).

L’assimilazione alle valute estere appare però sempre più inadeguata al mutato concetto di cripto-asset, che dalle criptovalute si è esteso a nuove forme di rappresentazione digitale di valore: security token, utility token e, da ultimo, non fungible token (Nft).

Gli obblighi generalizzati

Il secondo profilo di interesse riguarda l’ambito soggettivo dei nuovi obblighi Oam: le definizioni di cripto-operatori fornite dal Dm sono le stesse della normativa comunitaria antiriciclaggio introdotte con il Dlgs 90/2017, cosi come l’equiparazione alle figure dei cambiavalute. L’obbligo di registrazione riflette quindi la necessità di adeguarsi alla direttiva 2018/843, ma le modalità attuative potrebbero avere effetti sulla competitività del mercato italiano.

Tra i citati requisiti ex Dlgs 141/2010 per l’esercizio dell’attività in Italia rientra infatti la sede legale e amministrativa, ovvero, per i soggetti comunitari, la stabile organizzazione nel territorio dello Stato: requisiti comprensibili per i “classici” cambiavalute, ma meno per i cripto-exchanger, che sono transfrontalieri e attivi anche online. Pertanto, i cripto-operatori esteri che vorranno offrire servizi online al mercato italiano avranno l’obbligo di identificarsi ai fini territoriali in Italia, comunicando la propria sede o la propria stabile organizzazione nel territorio, con ulteriori impatti anche su altri piani giuridici. La presenza di una stabile organizzazione impone infatti obblighi di natura civilistica, contabile e fiscale, sia ai fini delle imposte dirette (i profitti delle stabili organizzazioni sono tassati in Italia) che indirette (apertura di una posizione Iva); fermo restando che le prestazioni strettamente relative all’operatività degli exchanger sono inquadrate come esenti, in linea con la sentenza della Corte Ue 22 ottobre 2015, causa C-264/14 (richiamata nella risoluzione 72/E/16).

L’auspicio è che anche il legislatore fiscale sia spinto a intervenire, precisando se rilevano anche le operazioni “cripto su cripto” oltre a quelle “da valuta legale a cripto e viceversa”; e adeguando l’attuale impianto normativo e dei diversi regimi impositivi (risparmio amministrato e gestito), anche ai fini del monitoraggio RW (esonero per gestioni tramite provider residenti o esteri con sede nel territorio dello Stato).

Si segnala, a questo proposito il disegno di legge As-2572 (iniziativa Botto, M5s), comunicato alla presidenza del Senato il 30 marzo scorso e intitolato «Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio».

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