Come fare perAdempimenti

Tax credit pubblicità, possibile sostituire le prenotazioni già inviate

di Monica Greco

  • Quando Dal 1° al 31 ottobre 2021

  • Cosa scade Prenotazione credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari del 2021

  • Per chi Imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali

  • Come adempiere Presentazione modello di comunicazione per l'accesso al credito di imposta

1In sintesi

Tempo fino al 31 ottobre 2021 per “prenotare” il tax credit pubblicità del 2021. Come noto, difatti, il dipartimento dell’Informazione e dell’Editoria ha posticipato al mese di ottobre il termine per poter inviare la comunicazione per poter beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021.

In dettaglio, si è stabilito di ampliare dal 1° al 31 ottobre 2021 la finestra temporale, inizialmente disposta dal 1° al 30 settembre 2021, per la prenotazione del “nuovo” credito.

Il tax credit pubblicità è fruibile dalle imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari.

L’agevolazione è stata modificata di recente dal decreto Sostegni bis, che ha disposto la proroga del “regime derogatorio” introdotto nell’anno 2020 per gli anni 2021 e 2022.

Per entrambe le annualità il tax credit pubblicità dovrà essere calcolato:
per gli investimenti pubblicitari sui giornali e sulle emittenti radio-televisive;
nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non sul solo incremento rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente, come prevedeva la precedente formulazione della disciplina.

Le novità appena descritte hanno richiesto anche un aggiornamento della piattaforma telematica, mediante la quale il contribuente effettua la “prenotazione” del credito e, dunque, è stato necessario anche prevedere una specifica proroga dei termini previsti per l’invio della comunicazione per l’accesso al beneficio e, precisamente, dal 1° al 31 ottobre 2021.

La proroga è stata comunicata dal dipartimento per la Comunicazione e l’Editoria già lo scorso 31 agosto, dando tempo all’agenzia delle Entrate - tra l’altro - anche di effettuare l’aggiornamento del modulo e delle istruzioni per la richiesta del bonus con il provvedimento datato 24 settembre 2021.

Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo “ordinario”, compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021,restano valide: il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà effettuato automaticamente sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2021.

2Come funziona il tax credit

Il tax credit pubblicità riconosce un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche.

Il tax credit pubblicità è stato introdotto dall’articolo 57-bis del Dl 50/2017, convertito nella legge 96/2017, e attuato con le disposizioni del Dpcm 90/2018. Il provvedimento del 31 luglio 2018 del Capo del dipartimento per l’informazione e l’Editoria ha poi approvato il modello di comunicazione telematica e definite le relative modalità per la presentazione.

Il tax credit pubblicità è utilizzabile unicamente in compensazione a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare dell’effettivo credito spettante; per la fruizione del credito, in sede di compilazione del modello F24, è necessario indicare il codice tributo “6900”, istituito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 41/E/2019.

La misura del credito che inizialmente, a decorrere dall’anno 2019, era pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati - presupposto che, come vedremo, viene meno per gli anni 2021 e 2022 - è attualmente pari al 50% dell’investimento.

Grazie alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021, con l’articolo 1, comma 608, che modifica il citato articolo 57-bis, è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022 il regime “speciale” del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari sui media, introdotto per l’anno 2020 dal decreto Rilancio, con l’articolo 186, comma 13.

Tale proroga riguardava tuttavia esclusivamente gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali, successivamente - grazie al decreto Sostegni bis (articolo 67, commi 10, 11, 12 e 13 del Dl 73/2021) - il regime speciale di credito d’imposta viene esteso anche agli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive.

Per gli anni 2021 e 2022 in virtù del decreto Sostegni bis, il “regime derogatorio” introdotto nell’anno 2020 è stato sia prorogato che modificato.

Ecco cosa cambia e come funziona l’agevolazione:
la percentuale dell'investimento, riconoscibile come credito d’imposta, è stabilita nella misura unica 50% del valore degli investimenti effettuati:
− sui giornali quotidiani e periodici, anche on line;
Giornali, anche in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile
− sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
la base di calcolo del credito d’imposta: sono inclusi nel calcolo tutti gli investimenti pubblicitari e non solamente quelli incrementali rispetto a quello dell’anno precedente.

N.B. Il credito è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

È opportuno segnalare in questa sede che, con il Sostegni bis vengono abrogate le disposizioni non ancora attuate previste dalla legge di Bilancio 2021, che avevano introdotto in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, un contributo aggiuntivo per abbonamenti ai giornali al voucher digitale destinato alle famiglie a basso reddito per l’acquisizione di servizi di connessione in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici.

3La domanda per accedere

Per accedere al credito di imposta è previsto uno specifico modello di comunicazione telematica da presentare sull’apposita piattaforma dell’agenzia delle Entrate, disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione.Il modello consente di prenotare il credito e, al contempo, di dichiarare gli investimenti effettivamente effettuati.

Sotto un profilo operativo, difatti, il contribuente dovrà utilizzare il citato modello, barrando la relativa casella, per presentare:
dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l’agevolazione la “Comunicazione per l’accesso al credito di imposta”: in essa occorre indicare i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
dal 1° al 31 gennaio successivo la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” che deve essere resa per dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000, l’effettiva realizzazione, nell’anno agevolato, degli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, inviata in precedenza.

Per la richiesta specifica del credito per gli investimenti pubblicitari relativi al 2021 occorre rispettare le seguenti scadenze:
dal 1° ottobre 2021 al 31 ottobre 2021 occorre inviare telematicamente la comunicazione per l’accesso al credito d'imposta al fine di poter “prenotare” il tax credit;
dal 1° gennaio 2022 al 31 gennaio 2022 presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati.

Il quadro appena descritto ai fini della fruizione del credito di imposta è delineato accogliendo le novità del decreto Sostegni bis e la correlata riapertura dei termini per l’invio della comunicazione di accesso alla procedura.

Del resto, come noto, l’entrata in vigore delle novità descritte nel paragrafo precedente è successiva alla scadenza del termine ordinario della presentazione delle domande per il corrente anno 2021, fissato al 31 marzo di ogni anno dal regolamento di cui al Dpcm 90/2018.

Si è, dunque, reso necessario il differimento dal 1° al 31 ottobre 2021 del termine per inviare la comunicazione.

Alla luce di quanto detto, quindi, per il solo anno 2021, la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” (vale a dire la “prenotazione”) è presentata telematicamente nel periodo compreso tra il 1° e il 31 ottobre 2021, con le stesse modalità previste dal vigente Regolamento.

È stato precisato che, in ogni caso, le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo “ordinario”, compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021, restano valide, su di esse il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2021.

Inoltre, il contribuente potrà “sostituire” la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una nuova, sempre nel medesimo periodo dal 1° al 31 ottobre 2021.

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