Imposte

Verso Telefisco / Rivalutazioni, la revoca solo fiscale si riflette nel modello Redditi

Per le società che scelgono di mantenere gli effetti di bilancio, proseguendo con il piano di ammortamento civilistico, si crea un doppio binario tra bilancio e dichiarazione

di Primo Ceppellini

La legge di rivalutazione dei beni aziendali, resa inizialmente appetibile dall’aliquota molto ridotta dell’imposta sostitutiva (3%), ha finito per creare notevoli problemi nei suoi sviluppi successivi, che coinvolgono anche i modelli di dichiarazione dei redditi.

La stretta normativa

Ricordiamo infatti che è stata introdotta una misura penalizzante per i marchi e gli avviamenti oggetto di rivalutazione o di riallineamento: il loro ammortamento fiscale è stato portato alla durata di 50 anni; contestualmente, è stata data la possibilità alle imprese di revocare gli effetti fiscali della rivalutazione (legge 234/21, articolo 1, comma 624). Interventi successivi (comma 624-bis, introdotto dall’articolo 3, comma 3-bis del decreto legge 4/2022) hanno poi previsto la possibilità di eliminare dal bilancio gli effetti contabili della rivalutazione stessa, subordinata alla rimozione fiscale.

La nuova norma dispone infatti che «i soggetti che esercitano la facoltà prevista dal comma 624 del presente articolo possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nelle note al bilancio è fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall’esercizio della revoca».

Ammortamento invariato e deducibilità limitata

Delle tre possibilità offerte (pagamento di una integrazione dell’imposta sostitutiva, revoca solo fiscale, revoca anche civilistica), è possibile che in alcuni casi le società scelgano di mantenere gli effetti di bilancio (la maggiore patrimonializzazione), proseguendo con il piano di ammortamento civilistico ed operando le opportune variazioni in aumento per tenere conto della limitata deducibilità fiscale.

In questa situazione, però, si crea l’ennesimo doppio binario tra bilancio e dichiarazione dei redditi. Dal punto di vista pratico, questo comporterà alcuni interventi nel modello di dichiarazione.

Innanzi tutto, la maggior quota di ammortamento imputata al conto economico rispetto a quella deducibile dovrà essere ripresa con una variazione in aumento (rigo RF 31 codice 69 nel modello SC).

Se nel bilancio sono state imputate imposte anticipate (a causa del rinvio della deduzione), il relativo importo, che non concorre al reddito imponibile, dovrà essere indicato come variazione in diminuzione (rigo RF 55 codice 24 nel modello SC).

Inoltre, la differenza tra valore civilistico e fiscale dei beni dovrà essere indicata e monitorata nel quadro RV, dedicato a tutte le situazioni in cui i due valori divergono.

Gli effetti di reversal si verificheranno solo in coda al processo di ammortamento, quando saranno deducibili extra contabilmente i residui fiscali e le differenze nel quadro RV saranno progressivamente riassorbite.

Primo Ceppellini tratterà il tema delle rivalutazioni a Speciale Telefisco, nell’ambito delle relazioni extra di Telefisco Advanced. Scopri tutti i dettagli sul sito dell’evento.

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