Adempimenti

Per gli esonerati dagli Isa pesa il visto di conformità su importi oltre 5mila euro

No all’uso facoltativo dei punteggi per accedere ai benefici del regime premiale

Il visto di conformità è obbligatorio per tutti i contribuenti esonerati dagli Isa che intendono utilizzare in compensazione crediti fiscali di importo superiore a 5mila euro.
Le nuove esclusioni previste a causa della pandemia Covid 19 prevedono, oltre alla mancata operatività dei controlli fiscali indotti degli indicatori di affidabilità sintetica (decreto legge 50/2017), anche l’inapplicabilità in termini assoluti del regime premiale con voto pari o superiore a 8.
Questo significa che, per le compensazioni, i contribuenti esclusi dagli Isa non potranno mai avvalersi dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20mila relativamente alle imposte dirette e all’Irap.
Anche per le nuove ipotesi di esclusione Covid, infatti, il Fisco non ha voluto rivedere la posizione già assunta di recente in ordine alla possibilità di un utilizzo facoltativo dei punteggi Isa, in presenza di una causa di esclusione, finalizzato espressamente all’accesso ai benefici del regime premiale.
Il principio si applica anche con riferimento alla dichiarazione Iva 2022 (periodo d’imposta 2021) in scadenza nei prossimi mesi, per la quale, è bene ricordarlo, vale il posizionamento Isa ottenuto nel modello Redditi 2021 per il periodo d’imposta 2020.
In altre parole per i contribuenti non esclusi dagli Isa, il cui voto è risultato superiore ad 8 sulla singola annualità (2020) o ad 8,5 (in media sulle annualità 2019-2020), ai fini dell’applicazione del regime premiale, sono operativi:
1.
l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50mila euro all’anno, che matureranno sulla dichiarazione annuale Iva 2022 relativa al periodo di imposta 2021;
2.
l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50mila euro all’anno, che maturerà nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2022;

La soglia è riferita all’anno

Sul punto l’agenzia delle Entrate (circolare 17/E/2019) ha chiarito che la soglia complessiva dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di compensazione o di rimborso effettuate nell’anno, sebbene la disciplina di riferimento in tema di compensazione o rimborso dei crediti Iva fissi i limiti con riferimento a ciascun periodo d'imposta.
Quindi, se un soggetto passivo Iva richiede in compensazione di 35 mila euro emergenti dalla dichiarazione annuale per il 2021 e 15mila relativi al primo trimestre 2022 presentando il modello Iva Tr ha già raggiunto il massimo richiedibile, per cui l’eventuale credito maturato nel secondo trimestre 2022 andrà obbligatoriamente vistato.
In ogni caso, pure i contribuenti virtuosi Isa, per poter procedere con la compensazione, devono sempre attendere il preventivo invio della dichiarazione.

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