Contabilità

Anche le Onlus adottano gli schemi del 2020 con voci riconciliate

Le attività istituzionali al posto di quelle di interesse generale

Anche per le Onlus l’esercizio 2021 rappresenterà di fatto un anno importante in quanto tali realtà saranno chiamate a confrontarsi con i nuovi schemi di bilancio previsti per gli Ets dal Dm del 5 marzo 2020. Infatti, in quanto enti del Terzo settore nel periodo transitorio, a partire dall’esercizio 2021, le Onlus saranno tenute ad allinearsi alla “struttura” prevista per la redazione dei bilanci di cui all’articolo 13 del Cts. Un’impostazione questa che si pone in linea con quanto previsto dal ministero del Lavoro con la nota 11029 dello scorso 3 agosto con cui si è avuto modo di precisare come le disposizioni dell’articolo 13 citato dovessero riguardare anche le Onlus.

Un orientamento peraltro coerente con una precedente nota ministeriale (la 12604 del 29 dicembre 2017) che richiede di predisporre il bilancio secondo i criteri fissati dal Codice da parte di tutti gli Ets considerati nella loro accezione più generale.

Vale a dire, quegli enti, che secondo quanto previsto dall’articolo 101, comma 3 del Cts, soddisfano il requisito della qualificazione quali enti del Terzo settore attraverso l’iscrizione ad uno dei registri preesistenti. In questo contesto, quindi, le Onlus potranno prendere a riferimento, già nelle more dell’iscrizione del Runts, la nuova modulistica di cui al Dm 5 marzo 2020 prestando però attenzione ad alcuni accorgimenti.

Va segnalato, infatti, che in vigenza del regime Onlus alcune delle voci contenute nei suddetti schemi di bilancio dovranno essere necessariamente adeguate, alle previsioni dell’articolo 10 del Dlgs 460/1997.

Sul punto è opportuno evidenziare come ad oggi tali enti non possano ancora applicare la distinzione tra attività di interesse generale e diverse (articoli 5 e 6 del Dlgs 117/2017), rimanendo invece valida la ripartizione in attività istituzionali e attività direttamente connesse.

Con la conseguenza che per le Onlus che adotteranno i nuovi schemi di bilancio nella più ampia voce «attività di interesse generale» troveranno posto le attività istituzionali di cui all’articolo 10 del Dlgs 460/1997; analogamente, la voce «attività diverse» dovrà intendersi riferita alle attività connesse di cui all’articolo 10, comma 5 del Dlgs 460/1997.

Una distinzione necessaria e che assume peraltro un rilievo centrale nel rispetto degli obblighi contabili: in vigenza della disciplina Onlus, infatti, le scritture contabili degli enti dotati della relativa qualifica dovranno essere in grado di evidenziare in maniera puntuale la distinzione tra le attività “istituzionali” e quelle “direttamente connesse”, pena la decadenza dai relativi benefici fiscali.

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