Imposte

Disallineamento da ibridi, rilievo penale sulle violazioni

Nozione di trasferimento estesa a prestito titoli e pronti contro termini

di Paolo Ludovici

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato lo schema di circolare in merito alla disciplina fiscale dei cosiddetti «disallineamenti da ibridi» di cui agli articoli da 6 a 11 del Dlgs 142/2018. Tale schema rimarrà in consultazione fino al 19 novembre, data entro la quale sarà possibile inviare proposte di modifica o di integrazione.

Gli operatori attendevano con ansia l’emanazione di chiarimenti interpretativi di una disciplina estremamente complessa ma anche molto impattante per coloro che operano in ambito transnazionale. La disciplina mira a evitare che sfruttando l’asimmetria tra regimi tributari di diversi Stati si possa verificare un salto d’imposta, con ciò applicando i principi Ocse (Beps Action 2), e ribaditi dalla Ue (Direttiva Atad). Apprezzabile il tentativo di fornire un inquadramento sistematico mediante una disamina:

1) degli aspetti definitori (nozioni di disallineamento, di reddito a doppia inclusione, di entità ibrida, di impresa associata);

2) delle norme cosiddette di prevenzione, volte ad eliminare in radice le cause dei disallineamenti;

3) delle norme cosiddette di reazione, che neutralizzano i disallineamenti.

Il documento reca anche una serie di precisazioni. In primo luogo, è confermato che ai fini della normativa rilevano solo le imposte sui redditi d’impresa (Ires e Irpef) e non anche l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). In secondo luogo, le ritenute alla fonte non sono strumenti idonei a impedire un eventuale disallineamento mediante inclusione, aspetto che meriterebbe un’ulteriore riflessione. Si potrebbe infatti verificare la deduzione di una componente negativa di reddito in uno Stato A pagata a favore di un beneficiario residente nello Stato B soggetto a ritenuta nel medesimo Stato A; in tal caso, se è vero che non vi è garanzia circa l’inclusione del reddito in capo al soggetto residente nello Stato B, è altrettanto vero che la ritenuta pagata nello Stato A potrebbe essere idonea a controbilanciare la mancata tassazione del componente reddituale in parola e, quindi, ad integrare una delle fattispecie di neutralizzazione del disallineamento di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b) del decreto 142/2018.

Lo schema di circolare precisa poi che la nozione di «trasferimenti di ibridi» di cui all’articolo 6, comma 1, lettera n) del decreto include le operazioni di prestito titoli e di pronti contro termini, prendendo posizione circa l’idoneità dei cosiddetti manufactured payment a configurare una causa di disallineamento. L’obiettivo è contrastare gli accordi finalizzati a restituire i redditi di capitale derivanti dal possesso ( temporaneo) di titoli, quando è consentita la deducibilità del relativo costo in capo al possessore temporaneo (pari al manufactured payment), cui corrisponde, asimmetricamente, la mancata tassazione in capo al soggetto percettore . Infine, lo schema di circolare afferma che l’impianto normativo assume natura di «norma di sistema» e non «antiabuso», circostanza che da un lato rende impossibile la richiesta di disapplicazione della normativa tramite apposita istanza di interpello e, dall’altro, è passibile di rilevanza penali di eventuali violazioni.

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