Bonus edilizi, test dell’imponibilità sui proventi da acquisto crediti dei professionisti
Difficile collegare l’operazione all’attività professionale svolta. Per le imprese, invece, scatta la contabilizzazione come proventi finanziari
Per dare maggiore impulso alla cessione dei crediti relativi ai bonus edilizi, il decreto legge 50/2022 ha previsto la possibilità – per le banche e i soggetti appartenenti a gruppi bancari – di effettuare un ulteriore trasferimento dei medesimi ai propri correntisti titolari di partita Iva.
La misura è da valutare ovviamente con favore, anche se il mercato di questi bonus non sembra aver risolto tutti i problemi che, di fatto, lo hanno bloccato nei mesi scorsi. Né pare decisiva la recente limitazione delle responsabilità degli acquirenti nei soli casi di dolo e colpa grave, prevista (a determinate condizioni) in sede di conversione del decreto Aiuti-bis e commentata dalla circolare n. 33/E del 6 ottobre scorso.
In termini finanziari, l’operazione potrebbe però rivelarsi interessante, ove si consideri che l’incremento dei tassi di mercato genera l’opportunità, per gli acquirenti, di investire una liquidità altrimenti improduttiva o addirittura destinata ad investimenti a rendimenti negativi. Dopo le iniziali trattative di “scambio”, dove i crediti pari a 110 venivano acquisiti ad un controvalore di 100 o 102, oggi il potere contrattuale dell’acquirente è decisamente maggiore.
Ma come inquadrare il trattamento fiscale dei proventi generati dall’acquirente di questi crediti, acquisiti «sotto la pari» e poi compensati al nominale?
Nel caso delle imprese non dovrebbero esservi dubbi, in particolare dopo la pubblicazione del documento Oic (3 agosto 2021) sulla contabilizzazione dei bonus fiscali, in risposta a una esplicita richiesta inoltrata dall’agenzia delle Entrate: si tratta, infatti, di proventi finanziari (e non di sopravvenienze attive), sia per le società che redigono il bilancio ordinario sia per quelle col bilancio abbreviato. Tale impostazione non dovrebbe mutare neppure in presenza di micro-imprese, di società di persone o imprese individuali.
Così, quindi, una società correntista di una banca che acquisisse dalla medesima un credito del valore nominale di 110 per il corrispettivo di 90, rileverà un provento finanziario di 20, che nel rispetto del principio di competenza andrebbe riconosciuto nei quattro esercizi di fruizione del credito medesimo, per un importo costante nel tempo (bilancio abbreviato) o determinato con il criterio del costo ammortizzato (bilancio ordinario).
Se l’acquisto riguardasse una sola rata annuale, il provento maturerebbe tra la data di acquisto e quella di compensazione.
Assai più problematica si presenta la situazione nel caso in cui acquirente del credito sia il titolare di un reddito professionale, e ciò in quanto, da un lato, il riferimento ai principi contabili è ovviamente fuori luogo, dall’altro è difficile creare un collegamento tra questa operazione e l’attività professionale del soggetto. Certo, l’agenzia delle Entrate potrebbe valorizzare il fatto che senza la partita Iva il soggetto non avrebbe potuto rendersi acquirente del credito dalla banca, ma è difficoltoso ricondurre questi proventi sia a compensi professionali (articolo 54, comma 1, del Tuir), sia a redditi sostitutivi, ad interessi moratori o per dilazione di pagamento (articolo 6, comma 2, del Tuir).
Non priva di difficoltà interpretative appare anche l’assimilazione a plusvalenze da beni strumentali (articolo 54, comma 1-bis e 1-ter) o ad «elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale» (comma 1-quater).
Essendo difficile, del resto, ipotizzare l’assenza da imposizione del provento in questione, fuori dall’attività professionale si potrebbe pensare di ricorrere alla categoria dei redditi diversi, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies), laddove vengono attratti a tassazione le «plusvalenze ed altri proventi (...) realizzati (...) mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari».
Questi proventi (che si sommano algebricamente ad altre minusvalenze finanziarie ai sensi del comma 5 dell’articolo 68) sono tassati «per cassa», secondo un principio diverso da quello che ha portato le Entrate (Dre Marche, risposta ad interpello n. 910-230/2022) a riconoscere come imponibile – sin dal momento dell’emissione della fattura – la quota di “sconto” riconosciuta dal professionista al cliente per prestazioni rientranti tra i bonus detraibili, considerata quale quota di compenso professionale già percepita. Stante la novità della questione, un chiarimento ufficiale si rende opportuno.