Adempimenti

Trattamenti integrativi e ulteriori detrazioni, recuperi da registrare nel modello 770

Gli importi non spettanti trattenuti al lavoratore in rate dello stesso valore

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Il modello 770/2022 relativo al 2021, la cui scadenza di trasmissione telematica è prevista per il prossimo 31 ottobre, risente delle disposizioni contenute nel Dl 3/2020 (legge 21/2020). Si tratta della norma che, alcuni anni fa, ha introdotto il trattamento integrativo (Ti) e un’ulteriore detrazione fiscale che ha operato sino al 31 dicembre 2021.

Il trattamento integrativo è entrato in vigore a luglio del 2020 e ha preso il posto del bonus Renzi (era di 80 euro mensili). Il suo scopo è compensare l’effetto prodotto dalle ritenute sullo stipendio. L’importo che viene erogato al lavoratore è di 1.200 euro per anno e si riproporziona in base alla durata del rapporto di lavoro, se inferiore a 12 mesi. Si applica ai percettori di reddito di lavoro dipendente (lavoratori subordinati) e assimilato.

Sulla base delle precedenti disposizioni, in vigore sino al 31 dicembre 2021, avevano diritto al trattamento integrativo coloro che ricevevano un reddito annuo complessivo non superiore a 28mila euro e che, dopo l’applicazione della sola detrazione per reddito di lavoro dipendente, pagavano Irpef residuale.

Ad affiancare la misura - a beneficio di chi, dal punto di vista reddituale si collocava fuori dell’ambito di applicazione del Ti - il legislatore aveva previsto di fare entrare in campo una nuova detrazione fiscale che, introdotta a luglio 2020, ha operato sino al 31 dicembre 2021, essendo stata abrogata dalla legge 234/21. Come il trattamento integrativo, anche la detrazione era pari a 1.200 euro annui.

Il sistema sin qui descritto è stato riformato dalla legge di Stabilità per il 2022, che ha modificato le fasce reddituali rendendo applicabile il trattamento integrativo interamente solo per redditi sino a 15mila euro annui. Per quelli superiori e sino a 28mila euro annui, il Ti spetta solo se il totale delle detrazioni è superiore all’imposta lorda ed è pari alla differenza tra l’imposta e le detrazioni stesse, con un massimo di 1200 euro.

Ciò che coinvolge l’attuale redazione della dichiarazione 770/2022, riferendosi allo scorso anno, è il recupero dei due trattamenti fiscali se non spettanti. Per espressa previsione legislativa, se tale recupero supera, singolarmente, i 60 euro, il rientro delle somme deve avvenire l’anno successivo con rate di pari importo (8 per il trattamento integrativo, 10 per l’ulteriore detrazione), a partire dalla retribuzione in cui viene eseguito il conguaglio. Come si può osservare nell’esempio a fianco, questa operazione è tracciata nei quadri SX del 770 del 2021 e del 2022, nonché nelle certificazioni uniche (Cu) e nel quadro St del modello 770/2022.

Gli esempi

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