Patent box, ora bastano i documenti sui costi
La nuova versione del patent box mantiene la protezione dalle sanzioni (comma 6 dell’articolo 6 del Dl 146/21) a patto che il contribuente predisponga l’idonea documentazione prevista da un provvedimento del direttore delle Entrate e che la consegni in caso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria.
Questa regola viene ripresa dalla procedura semplificata (Dl 34/19): nel “vecchio” patent box la documentazione era infatti fondamentale, perché di fatto conteneva i calcoli per la determinazione del beneficio (contributo al reddito dei beni immateriali e nexus ratio) che non venivano più sottoposti al ruling.
Nella versione applicabile dal 2021 questa norma ha invece molto meno senso: poiché l’agevolazione consiste in una semplice maggiorazione figurativa, la documentazione da conservare dovrebbe essere semplicemente quella che riguarda i costi sostenuti. Non potrà che trattarsi quindi di ordini o contratti di acquisto, fatture del fornitore e documenti simili.